Sentenza n. 1982/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 697/2024 del 25 settembre 2024, relativa al riconoscimento della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta docente per euro 500 annui negli anni scolastici indicati nel titolo, per complessivi euro 2.500, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva ed era passata in giudicato. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla statuizione sulle spese di giudizio, senza dimostrare la materiale corresponsione del beneficio economico dovuto al docente; era decorso anche il termine di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata provata la corresponsione al ricorrente delle somme riconosciute dal giudicato e che non sussistevano ostacoli normativi, essendo stato notificato il titolo all’organo competente e decorso il termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, riconoscendo la Carta docente secondo le modalità e con gli accessori stabiliti nel titolo. In caso di inerzia, ha incaricato il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, di provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni. Ha inoltre condannato il Ministero a pagare al procuratore antistatario euro 800, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la decisione sulla domanda di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, non sussiste, nel caso deciso, un ostacolo normativo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di inerzia dell’amministrazione, il commissario ad acta può provvedere agli adempimenti necessari all’ottemperanza, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione ha eseguito soltanto una parte delle statuizioni di una sentenza passata in giudicato e non dimostra di avere corrisposto quanto dovuto al titolare del diritto riconosciuto, il giudice può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 dopo la notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, tale termine non costituisce un ostacolo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
- Per la nomina del commissario ad acta, il giudice può stabilire un termine successivo a quello assegnato all’amministrazione e indicare che, ove necessario, il commissario utilizzi il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
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