Sentenza del 23/03/2015 n. 1587 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Avviso di Mora - Mancata allegazione atti richiamati nello stesso - non determina nullità dell'atto - allegazione non necessaria quando tali atti siano già conosciuti dal contribuente -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La mancata allegazione degli atti richiamati non determina automaticamente la nullità o l’annullamento dell’avviso di mora. L’allegazione è necessaria solo quando occorra garantire al contribuente la piena conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria; non è invece richiesta se gli atti richiamati erano già conosciuti dal contribuente. Il principio è coerente con Cassazione n. 18073 del 2008.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso di mora dovesse essere annullato perché non corredato dagli atti in esso richiamati, invocando l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e la conseguente lesione del diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’obbligo di allegare gli atti richiamati nell’atto tributario è funzionale a consentire al contribuente di conoscere pienamente i presupposti della pretesa e di esercitare il diritto di difesa. La mancata allegazione non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto quando il contribuente conosceva già tali atti.
Cassazione n. 18073 del 2008
La mancata allegazione degli atti richiamati non giustifica di per sé l’annullamento dell’atto, se la loro omissione non ha impedito al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi.
Massime di principio
- L’obbligo di allegazione degli atti richiamati in un atto tributario deve essere valutato in concreto, considerando se il contribuente abbia effettivamente potuto conoscere le ragioni della pretesa.
- La mancata allegazione non comporta automaticamente nullità o annullamento: occorre verificare se abbia prodotto una concreta e sostanziale lesione del diritto di difesa.
- Se gli atti richiamati erano già stati notificati, consegnati o comunque erano già conosciuti dal contribuente, l’Amministrazione può non doverli allegare nuovamente.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe dimostrare non solo l’assenza degli allegati, ma anche l’effettiva impossibilità di comprendere la pretesa o di predisporre adeguatamente la difesa.
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