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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27063/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro su sentenza civile costitutiva ex art. 2932 c.c., con cui il Tribunale aveva disposto il trasferimento di un immobile tra altri soggetti e aveva regolato anche pretese connesse al rilascio dell'immobile da parte di società occupanti. L'Amministrazione aveva ritenuto obbligata al pagamento anche la società ricorrente, che aveva partecipato al giudizio civile ma sosteneva di essere rimasta estranea al rapporto sostanziale di trasferimento, essendo soltanto conduttrice/subconduttrice dell'immobile. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 102, 103, 116 c.p.c., per avere la CTR incluso la società tra i coobbligati senza distinguere tra litisconsorzio necessario e facoltativo e senza considerare che non era parte del rapporto sostanziale; 2) omesso esame del contenuto reale della sentenza civile presupposta; 3) omessa pronuncia/erronea applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per non avere esaminato correttamente quella sentenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la società contribuente non fosse parte del rapporto sostanziale cui si riferiva la sentenza assoggettata a registrazione e che, quindi, non potesse essere considerata coobbligata al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 131/1986. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione. Le spese del giudizio di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La solidarietà per l'imposta di registro sugli atti giudiziari riguarda le parti in causa solo in quanto siano partecipi del rapporto sostanziale racchiuso nella sentenza e non può estendersi a chi abbia solo partecipato al giudizio restando estraneo a quel rapporto.

  • art. 2932 c.c.

    È richiamato come titolo della sentenza civile costitutiva che dispone il trasferimento coattivo dell'immobile, costituendo il presupposto dell'imposta di registro.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea confusione tra litisconsorzio necessario e facoltativo; la Corte valorizza il carattere facoltativo del litisconsorzio per escludere la solidarietà tributaria verso chi è estraneo al rapporto sostanziale.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pluralità di parti e alla distinzione dei rapporti sostanziali; la Corte ribadisce l'autonomia delle posizioni nei casi di litisconsorzio facoltativo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul giudizio di fatto e sull'apprezzamento del contenuto della sentenza presupposta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo per falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo per omesso esame di fatti storici decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo per asserita omessa pronuncia e violazione delle norme sul procedimento decisionale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare l'erroneo esame della sentenza presupposta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 384 c.p.c.

    È la base per la decisione nel merito da parte della Corte dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 382, u.c., c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo per la decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 53 Cost.

    È evocato per affermare che la solidarietà tributaria deve essere giustificata da un adeguato collegamento con il rapporto giuridico-economico che esprime capacità contributiva.

  • art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato per escluderne l'applicazione, poiché non vi è un legame di derivazione necessaria tra le diverse statuizioni della sentenza ai fini dell'imposta.

  • art. 96 c.p.c.

    Citato solo come riferimento al possibile contenuto economico del rapporto processuale dei convenuti vittoriosi, estraneo però al presupposto impositivo dell'imposta di registro.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, la solidarietà passiva ex art. 57 d.P.R. 131/1986 non discende dalla sola partecipazione al giudizio, ma richiede che il soggetto sia parte del rapporto sostanziale accertato o regolato dalla sentenza.
  • Nel caso di litisconsorzio facoltativo, l'autonomia dei rapporti giuridici e dei rispettivi titoli impedisce di estendere l'obbligazione solidale per l'imposta a chi sia rimasto estraneo al rapporto sostanziale rilevante ai fini dell'imposizione.
  • L'imposta di registro colpisce il rapporto giuridico-economico racchiuso nella decisione, quale indice di capacità contributiva, e non la sentenza in quanto mero atto processuale.
  • La verifica della debenza dell'imposta richiede di accertare quale statuizione della sentenza esprima il contenuto patrimoniale imponibile e se il soggetto chiamato al pagamento sia effettivamente coinvolto in quel rapporto.
  • La solidarietà tributaria deve comunque mantenere un collegamento razionale con la capacità contributiva del soggetto obbligato, altrimenti si porrebbe in tensione con l'art. 53 Cost.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta di registro
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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