Sentenza n. 6105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione seconda, n. 15129 del 12 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti del XIII Municipio di Roma Capitale relativi alla qualificazione edilizia e alla diffida riguardanti l'installazione di una vetrata panoramica amovibile (Vepa) su una loggia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto i ricorsi contro due provvedimenti municipali: il primo qualificava l'opera come intervento comportante aumento della superficie utile lorda (SUL), soggetto a un titolo edilizio diverso; il secondo diffidava in relazione alla SCIA, ritenendo che l'opera determinasse un aumento di volume soggetto a permesso di costruire. In appello è stata dedotta, anzitutto, l'erronea qualificazione della Vepa come chiusura della loggia con creazione di nuova SUL e volumetria. È stata inoltre contestata l'inapplicabilità dell'art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001, come modificato dalla l. n. 142/2022, sul presupposto che la disciplina liberalizzatrice riguardasse soltanto balconi aggettanti e logge rientranti. Quanto al secondo provvedimento, gli appellanti hanno riproposto la censura di difetto di istruttoria, sostenendo che la documentazione allegata alla SCIA dimostrasse che l'opera non chiudeva la loggia: la parte inferiore rimaneva aperta e la tenda consentiva soltanto la schermatura della parte superiore prospiciente la strada.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto, sulla base della documentazione fotografica, che la parte sottostante della loggia conservasse una ringhiera e che quindi non vi fosse una chiusura integrale del vano, né un aumento concreto della superficie utile lorda o della volumetria. Il giudice ha censurato la valutazione fondata sulla mera idoneità astratta dell'opera a produrre tali effetti, rilevando che gli elementi concreti risultavano facilmente desumibili dagli atti. Ha inoltre ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001 alle caratteristiche della loggia in esame, inserita in un avanzamento della facciata rispetto al corpo principale dell'edificio, esteso sostanzialmente all'intera facciata a partire dal primo piano. In riforma della sentenza impugnata, sono stati accolti i ricorsi di primo grado e annullati entrambi i provvedimenti municipali. Roma Capitale è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001
installazione delle Vepa nell'attività edilizia libera
La disposizione, come modificata dalla l. n. 142/2022, è applicabile all'installazione di una vetrata panoramica amovibile collocata sulla loggia considerata in concreto, senza che la qualificazione dell'area come loggia aggettante escluda automaticamente il regime dell'attività edilizia libera.
l. n. 142/2022
La legge ha modificato l'art. 6, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001, ampliando il novero degli interventi relativi alle Vepa ricompresi nell'attività edilizia libera.
d.P.R. n. 380/2001
Il testo unico dell'edilizia costituisce il parametro normativo per stabilire se l'installazione della Vepa richieda un titolo edilizio oppure rientri nell'attività edilizia libera.
Massime di principio
- La qualificazione edilizia di una vetrata panoramica amovibile deve essere compiuta sulla base delle caratteristiche concretamente risultanti dagli atti e non della sua mera astratta idoneità a chiudere un vano o a determinare un aumento di superficie utile lorda e volumetria.
- La permanenza di una porzione aperta del vano, comprovata dalla presenza della ringhiera nella parte sottostante, esclude in concreto che l'installazione della Vepa determini una chiusura integrale e, per ciò stesso, un aumento della SUL o della volumetria.
- L'applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001 alle Vepa richiede una valutazione concreta della conformazione del balcone o della loggia; la qualificazione della loggia come aggettante non comporta automaticamente l'esclusione dal regime dell'attività edilizia libera.
- Quando la documentazione fotografica e tecnica allegata alla SCIA consente di verificare agevolmente le caratteristiche dell'intervento, l'amministrazione non può decidere sulla base di una qualificazione astratta dell'opera senza esaminare adeguatamente tali elementi.
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