Sentenza n. 12643/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO in parte qua dell'Elenco delle “unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche” redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiornato per l'anno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 30 settembre 2021 (di seguito anche solo “Elenco ISTAT” o “Elenco”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inserimento della società nell'Elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, aggiornato per l'anno 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in parte qua l'Elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, redatto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il ricorso mirava all'annullamento della ricognizione nella parte relativa alla società ricorrente. Il giudice non esamina i motivi di legittimità dedotti, poiché rileva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetti alla Corte dei conti. La causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono compensate tra tutte le parti costituite in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
"Elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche"
È la base normativa della ricognizione ISTAT impugnata; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026, con conseguente attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull'Elenco ISTAT.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice contabile competente, con salvezza degli effetti della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
Massime di principio
- La cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetta alla Corte dei conti; il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle controversie aventi a oggetto tale elenco.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice contabile, la causa può essere riproposta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda originaria.
- La complessità della questione di giurisdizione può giustificare la compensazione delle spese tra le parti costituite.
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