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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3784/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la riduzione di un sesto della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che il beneficio dovesse essere riconosciuto anche a chi non ha esercitato il diritto di impugnare (inclusa la mancata proposizione del ricorso per cassazione) per evitare una disparità di trattamento in violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 117 Cost. e dell'art. 7 CEDU. In sostanza Sirchia deduceva che l'esclusione del beneficio per chi aveva rinunciato o non aveva proposto impugnazione nei termini costituisse una violazione dei principi costituzionali e convenzionali invocati.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha confermato il ragionamento del giudice dell'esecuzione secondo cui l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica solo quando la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile per mancata proposizione di impugnazione (irrevocabilità conseguente alla mancanza radicale di impugnazione) e non quando si tratta di rinuncia all'impugnazione o di diversa vicenda processuale (come la proposizione e decisione di appello o la rinuncia al ricorso per cassazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione»

    La Corte interpreta la norma come applicabile esclusivamente alle sentenze di primo grado divenute irrevocabili per mancata proposizione dell'impugnazione (nessuna impugnazione proposta). Non è estensibile ai casi di rinuncia all'impugnazione o a procedimenti in cui sia stata proposta impugnazione o sia intervenuta pronuncia sul merito.

  • art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    introduzione del comma 2-bis nell'art. 442 cod. proc. pen.

    La riforma mira a ridurre la durata dei procedimenti celebrati con rito abbreviato favorendo la definizione dopo il primo grado quando non viene proposta impugnazione; il beneficio è dunque collegato alla volontà della parte di non impugnare e alla conseguente definizione anticipata.

  • art. 676, comma 1 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Indicano le modalità con cui il giudice dell'esecuzione deve provvedere in materia di esecuzione e quantificazione della pena, essendo il giudice dell'esecuzione competente ad applicare la diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, quando ricorrono i presupposti.

  • art. 2, comma quarto, cod. pen. (richiamato nella motivazione)

    Richiamato in relazione al principio di lex mitior: la Corte osserva che la regola sulla retroattività della norma più favorevole riguarda solo disposizioni che definiscono reati o pene e non giustifica l'applicazione del comma 2-bis a sentenze definitive emesse anteriormente, salvo i limiti previsti.

  • Artt. 3, 24, 25, 27 Cost. e art. 7 CEDU

    Le doglianze costituzionali e convenzionali proposte dal ricorrente sono ritenute infondate dalla Corte: la differenza di trattamento è giustificata dalla diversità delle situazioni processuali e non viola i principi invocati.

Massime di principio

  • La riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica solo quando la sentenza di primo grado è irrevocabile per mancata proposizione di impugnazione (assenza totale di impugnazione), e non quando vi sia stata rinuncia all'impugnazione o sia stata proposta e decisa un'impugnazione.
  • La rinuncia a un rimedio (appello o ricorso per cassazione) non è equiparabile alla mancata impugnazione: la norma premia la scelta processuale di non introdurre gradi successivi, non la rinuncia dopo che il grado è stato aperto o dopo aver esercitato diritti di impugnazione.
  • Per valutare l'applicabilità del beneficio occorre considerare il principio "tempus regit actum": l'irrevocabilità utile ai fini dell'applicazione si valuta rispetto al momento di entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; non è automatica l'estensione a situazioni processuali anteriori e diverse.
  • Le questioni di incostituzionalità o contrasto con la CEDU su questo punto sono difficilmente accolte se la diversa disciplina è giustificata da oggettive differenze di situazione e finalità della riforma (riduzione della durata processuale).
  • Se l'obiettivo è ottenere la riduzione di un sesto, la scelta strategica è non proporre impugnazioni: chi esercita i rimedi o ottiene pronunce in appello non può pretendere l'applicazione del beneficio riservato all'irrevocabilità per mancata impugnazione.

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