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Sentenza

Sentenza n. 770/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione: a) dell’ordinanza n. 174 del 12.11.2024, notificata il 13.11.2024, con cui il responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente, Attività produttive ha ingiunto la demolizione di opere eseguite in assenza di titoli abilitativi, unitamente al ripristino dello stato dei luoghi; b) se e nella misura in cui occorra, della relazione di accertamento dell’Ufficio Tecnico, prot. 24117 del 06.09.2024, mai conosciuta se non per relationem; c) se e nella misura in cui occorra delle ordinanze di demolizione nn. 87/09, nonché del diniego di sanatoria prot. n. 17659/2009 richiamate per relationem dall’ordinanza impugnata; e) di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o conse-guente, ancorché sconosciuto, ove lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione n. 174/2024, con ripristino dello stato dei luoghi, nonché, in via eventuale, precedenti ordinanze di demolizione e diniego di sanatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatario dell'ordine)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che gli attribuiva la responsabilità per opere edilizie realizzate, secondo l'Amministrazione, tra il 2022 e il 2023, consistenti nel completamento di un portico e nella realizzazione di un manufatto in ferro, cartongesso, teloni, vetrate e lamiere coibentate presso un immobile preesistente. In via preliminare ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere proprietario, conduttore né responsabile degli abusi. Ha inoltre dedotto violazione del d.P.R. n. 380/2001, della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità manifesta, carenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, violazione della partecipazione procedimentale e del legittimo affidamento. Le censure riguardavano sia l'ordinanza impugnata sia, in via eventuale, precedenti ordinanze repressive e un diniego di sanatoria riferiti al proprietario dell'immobile. Il ricorrente ha prodotto il contratto di locazione, dal quale risultava che la proprietà apparteneva a un soggetto diverso e che l'immobile era locato ad altro soggetto; egli vi figurava soltanto quale garante delle obbligazioni del conduttore. Ha inoltre contestato il richiamo comunale a precedenti provvedimenti e a una presunta dichiarazione confessoria resa durante il sopralluogo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all'ordinanza di demolizione n. 174/2024 e l'ha annullata. Ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l'ordine di demolizione è rivolto principalmente al proprietario e, ove specificamente individuato, anche al responsabile dell'abuso. Quando il proprietario non coincide con l'autore dell'abuso, l'Amministrazione deve accertare che il destinatario sia effettivamente responsabile e deve indicare puntualmente le circostanze che consentono di imputargli la realizzazione delle opere. Nel caso concreto il ricorrente non era proprietario né conduttore, ma solo garante; i precedenti provvedimenti riguardavano differenti abusi contestati al proprietario e non erano riferibili alle opere datate dal Comune al 2022-2023; la CIL del 2015 concerneva opere minori diverse. Inoltre, nel verbale di sopralluogo del 23 agosto 2024 non risultava la dichiarazione confessoria attribuita al ricorrente nell'ordinanza. Gli elementi istruttori posti dal Comune a fondamento della responsabilità erano quindi inidonei e non plausibili, evidenziando un difetto di istruttoria e di motivazione. L'accoglimento della censura dirimente ha reso superfluo l'esame degli ulteriori motivi relativi all'ordinanza principale. Le censure rivolte contro le precedenti ordinanze di demolizione e contro il diniego di sanatoria sono state dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione attiva e comunque tardive, trattandosi di atti riferiti al proprietario, già oggetto di precedenti giudizi conclusi sfavorevolmente o non impugnati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

    I destinatari dell'ordine di demolizione sono principalmente il proprietario e, se specificamente individuato, il responsabile dell'abuso. Il soggetto non proprietario può essere destinatario della misura solo ove l'Amministrazione dimostri, con adeguata istruttoria e motivazione, la sua effettiva responsabilità nella realizzazione dell'abuso.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'ordinanza di demolizione deve essere sorretta da un'adeguata motivazione e da un'istruttoria coerente con gli elementi concreti idonei a individuare il responsabile dell'abuso.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile parziale inammissibilità del ricorso prima di definire la causa.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione passiva rispetto a un ordine di demolizione, il proprietario dell'immobile è destinatario della misura in quanto titolare del potere di rimuovere concretamente l'abuso, anche se non ne è l'autore materiale.
  • Quando il proprietario non coincide con il soggetto indicato come autore dell'abuso, l'Amministrazione deve previamente accertare l'effettiva responsabilità di quest'ultimo e indicare nell'ordinanza, con motivazione puntuale, gli elementi istruttori che consentono di imputargli la realizzazione delle opere.
  • Precedenti provvedimenti repressivi relativi ad abusi diversi e contestati ad altro soggetto non sono sufficienti, senza ulteriori elementi, a dimostrare la responsabilità del destinatario per opere successivamente realizzate.
  • L'attribuzione al destinatario di una dichiarazione confessoria risultante non essere contenuta nel verbale di sopralluogo integra un elemento istruttorio inidoneo a sostenere l'ordine di demolizione e determina l'illegittimità dell'atto per carenza di istruttoria e motivazione.
  • Le contestazioni rivolte contro precedenti ordinanze di demolizione o dinieghi di sanatoria sono inammissibili quando proposte da soggetto privo di legittimazione rispetto a quegli atti e, comunque, non possono eludere i termini d'impugnazione né giudicati già formatisi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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