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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29172/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento della latitanza (artt. 110, 81, 378, 416-bis.1 c.p.), con tre censure principali: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi e per prosecuzione delle captazioni in difetto di indispensabilita' rispetto al procedimento originario; 2) violazione dell'art. 270 c.p.p. per utilizzo di intercettazioni disposte in altro procedimento senza gravi indizi circa l'aggravante di agevolazione mafiosa; 3) errata valutazione dell'adeguatezza di misure cautelari alternative alla custodia in carcere, atteso il brevissimo arco temporale delle condotte di favoreggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi e perche' le censure impugnatorie impongono una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare: - ha ritenuto inammissibili le deduzioni sulle intercettazioni sia perche' il ricorrente non ha allegato i decreti autorizzativi non presenti negli atti del riesame, sia perche' molte questioni attengono al sindacato sulla valutazione del compendio probatorio; - ha affermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione logica e congrua circa la sussistenza degli indizi che collegano le condotte del ricorrente alla finalità di agevolazione del clan Raduano; - ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria e l'applicabilità della custodia cautelare in carcere, alla luce delle presunzioni previste per i reati con finalità mafiosa e dell'assetto probatorio risultante dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di collaboratori; - ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha altresì disposto la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110, 81, 378, 416-bis.1

    Norme sostanziali relative al concorso di persone, determinazione delle pene, reato di favoreggiamento personale e aggravante specifica per il reato commesso con finalità di agevolazione mafiosa; la contestazione riguarda il favoreggiamento della latitanza con aggravante mafiosa.

  • Codice di procedura penale, art. 309 (riesame)

    Disciplina del riesame delle misure cautelari; il Tribunale di Bari ha deciso in sede di riesame e la Cassazione ha valutato la correttezza della motivazione senza rimettere in discussione i fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 270, comma 1

    Consente l'utilizzo in un procedimento di intercettazioni disposte in altro procedimento quando ricorrano le condizioni normative (nuovo testo applicabile ai procedimenti iscritti dopo il 31/8/2020); la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzabilità delle intercettazioni in presenza dell'aggravante mafiosa prevista nell'art. 266 c.p.p.

  • D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 e D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 70)

    Interventi normativi che hanno rimodulato la disciplina sull'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte li richiama per giustificare l'uso delle captazioni provenienti da altro procedimento nei casi indicati.

  • Codice di procedura penale, art. 266, comma 1

    Elenca i reati per i quali e' ammesso l'uso delle intercettazioni disposte in altro procedimento; include reati aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, consentendo l'utilizzo in questo caso.

  • Norme sulle impugnazioni: art. 173 disposizioni attuative c.p.p.; art. 311, comma 4 c.p.p.; art. 581 lett. c) c.p.p.

    Regole procedurali sulla formulazione dei motivi in cassazione e sulla possibilita' di presentare motivi nuovi in materia di libertà personale: la Corte ha ritenuto i motivi originari generici (art. 581 c) e ha richiamato i limiti alla introduzione di motivi nuovi non correlati a quelli originari (art. 311, comma 4).

  • Codice di procedura penale, art. 609, comma 2

    Stabilisce che il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma la Cassazione ha precisato che il ricorrente deve comunque allegare i decreti autorizzativi qualora non presenti negli atti del giudizio di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede presunzioni in tema di pericolosità e adeguatezza della custodia cautelare quando sussiste la finalità di agevolazione di un'organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto applicabile la duplice presunzione, non superata dalle circostanze addotte dal ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di responsabilità per l'ammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente a 3.000 euro alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Prevede la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti; la Corte ha disposto l'invio della copia al direttore dell'istituto in cui l'indagato è ristretto.

Massime di principio

  • In Cassazione non e' consentito un sindacato di merito che richieda una rivalutazione globale del compendio probatorio: i motivi devono essere specifici e non meramente generici.
  • Le censure sull'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento possono essere rilevate in Cassazione, ma l'appellante ha l'onere di allegare i decreti autorizzativi se non risultano negli atti del giudizio di merito; senza tali allegazioni la censura è inammissibile.
  • L'art. 270 c.p.p. e le modifiche normative successive ammettono l'utilizzo di intercettazioni provenienti da procedimenti diversi per reati inclusi nell'elenco dell'art. 266 (tra cui reati aggravati da finalità mafiosa), quando ricorrono i presupposti normativi e la registrazione e' rilevante per il nuovo procedimento.
  • Nei casi in cui sia contestata la finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa, opera una presunzione che rende piu' difficile giustificare misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia in carcere: il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici per superare tale presunzione.
  • La possibilità di introdurre motivi nuovi in ricorso contro provvedimenti di libertà è più ampia rispetto al rito ordinario solo nei termini di proposizione, ma i nuovi motivi devono comunque essere correlati ai punti già censurati nel ricorso originario e non possono mutare la strategia impugnatoria.
  • La mancata allegazione di documenti essenziali (es. decreti di intercettazione) può determinare l'inammissibilità di censure procedurali in Cassazione; pertanto l'impugnante deve curare l'acquisizione e la produzione degli atti decisivi sin dal primo grado utile.

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