Sentenza del 06/06/2019 n. 3594 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un atto di pignoramento presso terzi, notificato per un importo complessivo di 87.222,31 euro, e le cartelle di pagamento in esso richiamate. In primo grado la contribuente aveva contestato, tra l'altro, la mancata o invalida notificazione di due cartelle. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato tali cartelle e ridotto conseguentemente il pignoramento. Riscossione Sicilia ha impugnato la decisione sostenendo che le notifiche erano regolari. La contribuente ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'agente della riscossione non potesse avvalersi di un avvocato del libero foro.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile l'appello, chiarendo che il divieto di rappresentanza processuale esterna previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 riguarda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico, e non Riscossione Sicilia S.p.a., società privata autonoma che può essere difesa da un avvocato del libero foro. Nel merito, ha rilevato che la contribuente, dopo il deposito delle relazioni di notifica delle cartelle il 20/07/2016, avrebbe dovuto proporre integrazione dei motivi entro 60 giorni, mediante atto notificato alla controparte, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992. La memoria depositata tardivamente e non notificata non era idonea a introdurre validamente la contestazione delle notifiche. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata, il ricorso originario è stato integralmente rigettato e la contribuente è stata condannata alle spese: 800 euro per il primo grado e 1.000 euro per il secondo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Il giudizio può essere promosso direttamente dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dall'agente della riscossione o dall'ente locale, mediante l'organo competente secondo il proprio ordinamento.
La Commissione ha interpretato la norma nel senso che l'agente della riscossione pubblico, come Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve costituirsi direttamente o tramite la propria struttura, mentre tale limitazione non si applica a Riscossione Sicilia S.p.a., società privata autonoma, che può avvalersi di un avvocato del libero foro.
Art. 24, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 546/1992
L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
Quando la controparte deposita documenti nuovi dai quali emergono possibili vizi dell'atto impugnato, il contribuente deve integrare formalmente i motivi entro 60 giorni, con atto notificato alla controparte. Una semplice memoria tardiva e non notificata non è sufficiente.
Art. 1, commi 1, 3 e 8, D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016
Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra, a titolo universale, nei rapporti delle società del Gruppo Equitalia.
La disciplina del subentro e del patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato riguarda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e non determina l'estensione automatica delle relative regole processuali alle società private di riscossione, come Riscossione Sicilia.
Art. 43, R.D. n. 1611/1933
Patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato.
La norma consente agli enti autorizzati di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato; per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresenta un'alternativa alla costituzione diretta o tramite la propria struttura, ma non esclude, per le società private, la possibilità di nominare un legale esterno.
Massime di principio
- La contestazione della notifica di una cartella, quando emerge da documenti depositati dalla controparte nel processo, deve essere formalizzata entro il termine perentorio di 60 giorni mediante integrazione dei motivi notificata alla controparte; una memoria tardiva o non notificata può essere dichiarata inutilizzabile.
- Nel processo tributario il giudice non dovrebbe accogliere motivi non ritualmente proposti negli atti introduttivi o mediante una valida integrazione dei motivi.
- L'invalidità della notificazione della cartella incide normalmente sull'efficacia e sulla conoscibilità dell'atto, non necessariamente sull'esistenza dell'atto stesso; pertanto la cartella non è automaticamente annullabile soltanto per un vizio di notifica, secondo l'impostazione adottata nella sentenza.
- Le regole sulla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si applicano automaticamente alle società private che svolgono il servizio di riscossione: queste possono, in linea generale, avvalersi di avvocati del libero foro.
- Quando viene impugnato un pignoramento presso terzi fondato su cartelle precedenti, è essenziale contestare tempestivamente e ritualmente sia l'atto esecutivo sia gli eventuali vizi delle cartelle prodromiche, rispettando termini e forme processuali.
- La parte che soccombe in appello può essere condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche quando aveva ottenuto un parziale accoglimento in primo grado.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 giu 2019Sentenza del 06/06/2019 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 giu 2019Sentenza del 06/06/2019 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 giu 2019Sentenza del 06/06/2019 n. 727 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 6 giu 2019Sentenza del 06/06/2019 n. 821 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 6 giu 2019Sentenza del 06/06/2019 n. 823 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 6 giu 2019Sentenza del 06/06/2019 n. 2454 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →