Cassazione Penale, Sentenza n. 19312/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. sui beni a garanzia di una presunta evasione fiscale pari a 594.630 euro. Il ricorso in Cassazione sollevava otto mezzi, tra cui: la violazione dei termini perentori per la decisione del riesame (decorrenza e tardività della motivazione), la sospensione/processo temporale legata al decreto "Cura Italia", l'omessa considerazione di pagamenti rateali già effettuati e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonché argomentazioni sulla impossibilità materiale di adempiere per effetto della misura e su eventuali cause di forza maggiore (Covid-19).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il termine perentorio di dieci giorni per la decisione del Tribunale del riesame decorre dalla ricezione degli atti e non dall'istanza di parte; nel caso di specie la decisione è stata resa oltre i dieci giorni (ricezione al più tardi il 2/12/2021, decisione il 13/12/2021). Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. il 25/10/2021, con disposizione di restituzione di quanto sequestrato. Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina il reato oggetto del procedimento (frode/evazione fiscale). Nel provvedimento è indicata come titolo di accusa nei confronti della Pop.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
termine di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame con perdita di efficacia della misura in caso di inosservanza
La Corte interpreta che la decadenza della misura cautelare opera se il Tribunale del riesame non decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti; l'inosservanza è rilevabile in Cassazione come error in procedendo.
art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.
decorrenza e termini per il giudizio di riesame
Connessi all'art. 324: la Corte afferma che il termine perentorio di dieci giorni decorre dalla ricezione degli atti processuali e il mancato rispetto travolge l'ordinanza impugnata.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di cassazione; utilizzata per inquadrare le censure mosse dall'imputata (violazione di norme procedurali e vizi di motivazione).
art. 131-bis cod. pen.
Richiamata dalla difesa quale causa di non punibilità per il pagamento del dovuto prima del dibattimento; tuttavia la Corte non ha deciso nel merito perché ha annullato l'ordinanza per motivo procedurale.
decreto "Cura Italia"
Richiamato dalla difesa per sostenere effetti sospensivi sulle dilazioni e sulle comunicazioni; la Corte osserva il principio di decorrenza del termine dal ricevimento degli atti e non ritiene decisivo il richiamo alla sospensione nel caso concreto (la censura è assorbita).
art. 45 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'esenzione da responsabilità per causa di forza maggiore (crisi economica per Covid-19); la questione non è stata affrontata nel merito per effetto dell'annullamento per vizio procedurale.
art. 13 d.lgs. n. 74/2000
Citato dalla difesa nella prospettazione che la norma permetterebbe di estinguere il reato con il pagamento prima del dibattimento; anche questa censura è rimasta assorbita dall'accoglimento della questione procedurale.
Massime di principio
- Il termine per la decisione del Tribunale del riesame sulle misure cautelari reali è perentorio e decorre dal giorno di ricezione degli atti processuali; se supera i dieci giorni la misura perde efficacia.
- L'inosservanza dei termini inderogabili per la decisione del riesame può essere impugnata in Cassazione come errore in procedendo e può comportare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
- Quando una sentenza viene annullata per motivi procedurali di rito, le censure di merito (es. pagamento, cause di non punibilità, forza maggiore) possono rimanere assorbite e non esaminate; quindi è strategico sollevare tempestivamente questioni procedurali rilevanti.
- Nei procedimenti cautelari reali è fondamentale documentare e provare la data di ricezione degli atti e qualsiasi pagamento o dilazione: la decorrenza dei termini e le comunicazioni formali possono determinare l'esito del riesame.
- Il richiamo a sospensioni normative (es. decreto "Cura Italia") o a istituti sostanziali (art. 131-bis) può essere rilevante, ma rischia di non essere valutato se prevale un vizio formale/temporalmente determinante.
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