Sentenza del 13/12/2017 n. 6367 - Comm. Trib. Prov. Palermo
Cartella di pagamento - mancata estensione "p7m" - immodificabilità e sicurezza - sussiste - notifica legittima - impugnazione sana eventuale difetto notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella fosse invalida perché trasmessa tramite posta elettronica certificata come file PDF privo dell'estensione ".p7m" e, quindi, apparentemente privo di sottoscrizione digitale. Secondo la contestazione, tale modalità non avrebbe garantito l'immodificabilità, l'autenticità e la sicurezza dell'atto.
La decisione
La contestazione non è stata ritenuta idonea a determinare l'inesistenza della notificazione. La mancata estensione ".p7m" non priva necessariamente la cartella delle garanzie di sicurezza e immodificabilità, poiché il messaggio PEC è inserito nella cosiddetta "busta di trasporto", firmata digitalmente dal gestore PEC, che certifica invio e consegna e tutela l'integrità del messaggio. L'eventuale irregolarità è stata qualificata come nullità della notificazione, non come inesistenza, ed è comunque sanata dalla proposizione del ricorso, in applicazione dell'art. 156 c.p.c. e del principio del raggiungimento dello scopo.
Norme richiamate
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Disciplina il servizio di posta elettronica certificata e le garanzie relative alla certificazione dell'invio e della consegna dei messaggi.
D.M. 2 novembre 2005
Stabilisce le specifiche tecniche della PEC, compreso il meccanismo della busta di trasporto firmata digitalmente dal gestore, diretto a garantire integrità e immodificabilità del messaggio.
Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento tramite strumenti telematici, nella formulazione introdotta e successivamente modificata dalla normativa richiamata.
Art. 156 c.p.c.
Prevede che la nullità di un atto processuale sia sanata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato. La proposizione del ricorso dimostra che il destinatario ha ricevuto e compreso la cartella, sanando l'eventuale nullità della notificazione.
D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 4, lettera b), convertito dalla legge n. 122 del 2010
Ha introdotto la disciplina telematica della notificazione delle cartelle, poi modificata dalla normativa successiva.
D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 14, comma 1
Ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, con applicazione a decorrere dal 1° giugno 2016.
Massime di principio
- La trasmissione di una cartella via PEC come semplice PDF, senza estensione ".p7m", non comporta automaticamente l'inesistenza della notificazione: occorre verificare la validità della busta di trasporto PEC e delle ricevute di accettazione e consegna.
- La firma digitale del gestore PEC sulla busta di trasporto può garantire autenticità, integrità e immodificabilità del messaggio anche se il documento allegato non è un file firmato individualmente in formato ".p7m".
- La distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione è decisiva: la nullità può essere sanata se il destinatario propone ricorso, poiché tale condotta dimostra il raggiungimento dello scopo della notifica.
- Chi impugna una cartella non può normalmente ottenere l'annullamento della notificazione soltanto deducendo l'assenza dell'estensione ".p7m"; deve dimostrare un concreto difetto di autenticità, integrità, riferibilità o conoscibilità dell'atto.
- È opportuno conservare il messaggio PEC originale, le ricevute di accettazione e consegna e gli allegati, poiché la verifica deve riguardare l'intera trasmissione telematica e non soltanto l'estensione del file.
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