Ordinanza n. 632/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di rigetto emesso dalla Prefettura di Caserta in data 03/02/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno, motivato dalla presentazione della domanda oltre 60 giorni dalla scadenza del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Caserta che ha respinto l'istanza di conversione del titolo di soggiorno sul solo presupposto formale che la domanda fosse stata presentata con permesso scaduto da oltre 60 giorni. Ha dedotto l'illegittimità del diniego, sostenendo che l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non prevede un termine perentorio per la domanda di conversione, né una decadenza derivante dalla scadenza del permesso, e che non è richiesta la presentazione di un titolo ancora valido. Ha inoltre invocato la necessità di una valutazione sostanziale dei presupposti legislativi della conversione, costituiti dallo svolgimento di attività lavorativa per almeno tre mesi e dall'offerta di un contratto di lavoro, alla luce dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. In sede cautelare ha rappresentato il grave pregiudizio derivante dall'efficacia del diniego, consistente nella condizione di soggiorno irregolare, nell'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa e nel rischio di espulsione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine perentorio per la presentazione della domanda di conversione e non collega una decadenza alla scadenza del titolo. Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, la validità del permesso non costituisce condizione necessaria per la conversione e il termine di scadenza ha natura ordinatoria. L'Amministrazione non può quindi respingere l'istanza per la sola tardività formale, ma deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti sostanziali, tenendo conto anche degli elementi sopravvenuti e considerando sanabili le mere irregolarità amministrative, secondo l'approccio sostanzialistico dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Quanto al periculum, l'efficacia del diniego avrebbe esposto il ricorrente all'irregolarità del soggiorno, alla perdita della possibilità di lavorare e al rischio concreto di espulsione. Il giudice ha pertanto sospeso l'efficacia del provvedimento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione da adottarsi conformemente ai principi indicati, e ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
la disposizione ... non stabilisce un termine perentorio per la presentazione della domanda di conversione, né ricollega alcuna decadenza alla scadenza del titolo di soggiorno da convertire
Il termine per la domanda di conversione è ordinatorio; la scadenza del permesso non determina, di per sé, la decadenza né rende necessaria la presentazione di un titolo in corso di validità.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
privilegia un approccio sostanzialistico e impone di tener conto degli elementi sopravvenuti, considerando sanabili le mere irregolarità amministrative
L'Amministrazione deve valutare sostanzialmente i presupposti del titolo e considerare gli elementi sopravvenuti, senza fondare il diniego sulla sola irregolarità formale della tardiva presentazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La scadenza del permesso di soggiorno da convertire non comporta, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, una decadenza automatica dalla possibilità di chiedere la conversione, poiché il termine di presentazione ha natura ordinatoria e non perentoria.
- La conversione del titolo di soggiorno non presuppone necessariamente la presentazione di un permesso ancora valido; l'Amministrazione non può rigettare l'istanza sulla sola irregolarità formale derivante dalla scadenza del titolo.
- In presenza di una domanda di conversione tardiva, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione sostanziale della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, tra cui lo svolgimento dell'attività lavorativa per almeno tre mesi e l'offerta di un contratto di lavoro.
- L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone un approccio sostanzialistico, con considerazione degli elementi sopravvenuti e riconoscimento della sanabilità delle mere irregolarità amministrative.
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