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Sentenza

Sentenza n. 1803/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore recante, per due anni, divieto di accesso a determinati pubblici esercizi e di stazionamento nelle immediate vicinanze, nella fascia oraria dalle 16:00 alle 06:00

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DACUR adottato ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e sproporzione della misura quanto a durata biennale, fascia oraria ed estensione territoriale. In particolare, ha contestato che il provvedimento fosse fondato su elementi insufficienti e sull’assenza di una formale denuncia o querela della persona offesa, nonché la valorizzazione dell’episodio di aggressione e dei precedenti di polizia.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento fosse fondato su un quadro istruttorio specifico e articolato: querela della persona offesa relativa all’aggressione avvenuta in un fast food, comunicazione di notizia di reato, identificazione del ricorrente e suo deferimento all’autorità giudiziaria, nonché dichiarazioni convergenti di due addetti alla sicurezza presenti ai fatti. La mancata definizione irrevocabile del procedimento penale è stata ritenuta irrilevante, poiché il DACUR ha natura preventiva e non richiede un previo definitivo accertamento penale. La motivazione è stata considerata adeguata perché indicava il fatto, luogo e tempo dell’aggressione, dinamica, coinvolgimento del destinatario, attività istruttoria, precedente avviso orale e ulteriori elementi risultanti dalle banche dati di polizia. Tali precedenti non sono stati utilizzati come automatica causa ostativa, ma come elementi sintomatici valutati insieme all’episodio concreto ai fini del giudizio prognostico di pericolosità. Il giudice ha ritenuto motivata anche la durata massima biennale, in ragione della gravità della condotta, della reiterazione di comportamenti violenti, dell’avviso orale e del complessivo profilo di pericolosità. L’estensione territoriale è stata giudicata proporzionata perché limitata a esercizi specificamente indicati e localizzati in un’area omogenea e contigua collegata al luogo dei fatti; la fascia oraria 16:00-06:00 è stata ritenuta coerente con i periodi di maggiore frequentazione dei locali. Anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze è stato considerato funzionale alla prevenzione. La misura non è stata qualificata come punitiva o generalizzata, non impedendo la circolazione nell’intero territorio comunale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, ed è stata respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza dell’azione.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 14/2017

    La disposizione consente l’adozione di una misura preventiva di divieto di accesso a determinati pubblici esercizi e luoghi di aggregazione sulla base di una denuncia per fatti rientranti nel suo ambito applicativo, senza necessità di un accertamento penale definitivo. La misura deve essere sorretta da un quadro istruttorio concreto e da una valutazione prognostica individualizzata del rischio di reiterazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione con sentenza in forma semplificata quando, integro il contraddittorio e sussistenti gli ulteriori presupposti, la causa risulti manifestamente infondata anche in sede di trattazione della domanda cautelare.

  • art. 126 d.P.R. n. 115/2002

    Impone di escludere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando la pretesa fatta valere sia manifestamente infondata.

  • artt. 110, 581 e 612 c.p.

    Sono richiamati nella comunicazione di notizia di reato relativa ai fatti posti a fondamento del provvedimento preventivo, senza che il giudice amministrativo debba accertare in via definitiva la responsabilità penale.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso ai pubblici esercizi previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 ha natura preventiva e può essere adottato sulla base di una denuncia e di un quadro istruttorio concreto, senza che sia necessario attendere la definizione irrevocabile del procedimento penale; diversamente, verrebbe vanificata la funzione di prevenzione della misura.
  • Ai fini della legittimità del DACUR, la valutazione di pericolosità può fondarsi sull’esame congiunto dell’episodio concreto, delle dichiarazioni della persona offesa e di testimoni terzi, degli accertamenti degli operatori intervenuti, del deferimento all’autorità giudiziaria e dei precedenti elementi di polizia, purché tali dati siano valutati in modo individualizzato e non mediante automatismi.
  • La motivazione del DACUR è adeguata quando individua specificamente il fatto, il luogo, il tempo, la dinamica dell’aggressione, il coinvolgimento del destinatario e gli elementi istruttori utilizzati, consentendo di comprendere il giudizio prognostico di rischio di reiterazione.
  • La durata massima della misura preventiva è legittima quando l’amministrazione la correla motivatamente alla gravità della condotta, alla reiterazione di comportamenti violenti, ai precedenti e agli ulteriori elementi indicativi della pericolosità sociale.
  • L’estensione del divieto a esercizi specificamente individuati e localizzati in un’area urbana omogenea e contigua al luogo dei fatti, nonché alla fascia oraria di maggiore frequentazione, non è sproporzionata se risulta funzionale a prevenire la reiterazione di condotte violente e non comporta un divieto generalizzato di circolazione.
  • Il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi interdetti può essere legittimamente incluso nel DACUR quando sia necessario a evitare che la permanenza all’esterno vanifichi l’efficacia preventiva della misura.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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