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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27765/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell’assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché l’estinzione del processo non è contemplata da tale disposizione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

L’azienda sanitaria provinciale ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della corte d’appello che, secondo l’oggetto indicato, riguardava una controversia tra un dirigente medico e l’ente sanitario in tema di mancata graduazione dell’incarico e conseguente risarcimento. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta digitalmente anche dal legale rappresentante dell’ente; la controparte ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi rilevato che il processo si era estinto e che non vi era luogo a provvedere sulle spese, con esclusione anche del raddoppio del contributo unificato perché l’estinzione non rientra tra le ipotesi previste dalla norma richiamata.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo si estingue e non occorre provvedere sulle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue, poiché tale ipotesi non è contemplata dalla disposizione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal ricorrente e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve provvedere sulle spese di lite, salvo diversa disciplina applicabile.
  • Il raddoppio del contributo unificato presuppone un esito del giudizio rientrante nelle ipotesi previste dalla norma; l’estinzione del processo non integra tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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