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Sentenza

Sentenza n. 7634/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 7749/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7749/2025, relativa al riconoscimento del beneficio annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 7749/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute, comprensive di interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite. Il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato all'Amministrazione, ma questa non aveva adempiuto nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere effettiva attività difensiva. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza pagamento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, corrispondendo al ricorrente le somme ivi liquidate, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato fin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia e previa richiesta del ricorrente, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato amministrativo e, nel caso esaminato, del giudicato derivante da una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni.
  • L'inottemperanza dell'amministrazione a un titolo giudiziale definitivo impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'adempimento entro un termine assegnato, comprensivo di tutte le somme riconosciute dal titolo, inclusi gli accessori espressamente liquidati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dall'adozione della sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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