Cassazione Penale, Sentenza n. 6629/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato di peculato per avere, nella sua qualità di dirigente del Comune di Trapani, liquidato ripetutamente somme a favore della società "Trapani Calcio s.r.l." in violazione di disposizioni di legge e del regolamento comunale, appropriandosi così delle somme che aveva a disposizione per ragione di ufficio. Il ricorrente contestava la gravità indiziaria: affermava di aver solo liquidato somme sulla base di un impegno di spesa deliberato dal consiglio comunale e nell'ambito di procedure complesse con interventi di altri organi; negava violazioni rilevanti sostenendo che si trattava di corrispettivi per servizi e prestazioni di rilevanza sociale e non di contributi sottratti, e che le esigenze cautelari erano generiche (tra l'altro perché non ricopre più le mansioni, la società è fallita e non ci sarebbero rischi di reiterazione). Nel frattempo il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale contestando, per gli stessi fatti, il reato di abuso d'ufficio (diversa qualificazione rispetto al peculato).
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio (art. 309, co.7, c.p.p.). La Corte ha ritenuto che, poiché il Pubblico Ministero ha poi esercitato l'azione penale per una diversa fattispecie (abuso d'ufficio) più lieve rispetto al peculato, non è possibile per la Corte di legittimità valutare nuovamente in concreto la gravità indiziaria: quella verifica richiede accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Inoltre la Corte ha osservato che la nuova qualificazione può incidere sull'intensità delle esigenze cautelari e che l'ordinanza impugnata mancava di adeguata motivazione circa l'ambito della sospensione (se limitata all'ufficio ricoperto al momento dei fatti o estesa a qualsiasi ufficio pubblico), questione rilevante anche in considerazione dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con il Comune. Per questi motivi e per la necessità di ulteriori valutazioni di merito, è disposto il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
È la norma che consente al Pubblico Ministero di proporre appello contro le decisioni sul riesame delle misure cautelari; citata come presupposto procedurale dell'appello che aveva portato alla sospensione.
art. 309, co. 7, c.p.p.
Norma invocata per individuare il giudice competente al nuovo esame dopo l'annullamento dell'ordinanza; la Corte rinvia al Tribunale di Palermo competente ai sensi di questa disposizione.
Delitti di peculato (art. 314 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
La sentenza sottolinea la differenza sostanziale tra le due fattispecie: il peculato rileva quando il pubblico agente si sia appropriato di denaro o cose mobili già nella sua disponibilità per ragione di ufficio (ampio perimetro), mentre l'abuso d'ufficio, dopo la novella del 2020, ha un ambito più delimitato richiedendo la violazione di norme primarie che non lascino margini di discrezionalità. La diversa qualificazione incide sulle esigenze cautelari e sulla valutazione della gravità indiziaria.
Massime di principio
- Se il Pubblico Ministero cambia successivamente la qualificazione giuridica dei fatti (es. da peculato ad abuso d'ufficio), il giudice che ha applicato una misura cautelare deve riconsiderare la gravità indiziaria alla luce della nuova qualificazione; tale riesame di merito spetta al giudice di merito, non alla Corte di legittimità.
- La valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari richiede accertamenti di fatto e motivazioni specifiche; se la motivazione è generica o omissiva su punti rilevanti (es. ambito della misura, cessazione del rapporto di lavoro), la decisione può essere annullata e rinviata.
- La portata della misura (sospensione limitata all'ufficio specifico vs. estesa a qualsiasi incarico pubblico) deve essere chiarita e motivata: il venir meno del rapporto con l'ente può incidere sulla persistenza della misura.
- La differenza di gravità tra più reati astrattamente configurabili rispetto agli stessi fatti può ridurre l'intensità delle esigenze cautelari: il giudice deve valutare se la nuova fattispecie più lieve renda meno giustificata la misura adottata.
- Quando le questioni rilevanti sono di fatto (concrete modalità di adozione degli atti, ruolo di altri organi, effettiva destinazione delle somme), è necessario che il giudice di merito compia una valutazione dettagliata e documentata per fondare l'adozione o il mantenimento di misure cautelari.
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