Cassazione Penale, Sentenza n. 51448/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 20/06/2023 che aveva convalidato il provvedimento del Questore di Varese del 15/06/2023, ai sensi dell'art. 6 legge 401/1989, che disponeva nei confronti del ricorrente il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni calcistiche (Daspo) e l'obbligo di comparire presso la Questura a cadenze prefissate. Il ricorso denunciava in primo luogo la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine congruo di 48 ore per la presentazione di memorie e deduzioni (convalida intervenuta prima del decorso delle 48 ore dalla notifica), e in secondo luogo la mancata motivazione circa la necessità di imporre la comparizione anche per le partite amichevoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine di 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa) e ha assorbito il secondo. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando l'inefficacia del provvedimento del Questore del 15/06/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione presso la Questura (obbligo che limita la libertà personale). La convalida del GIP è risultata viziata perché depositata prima del decorso delle 48 ore dalla notifica; pertanto l'ordinanza è stata annullata e l'obbligo di presentazione è stato reso inefficace. Non risulta annullato il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni nella parte non limitativa della libertà personale, salvo ulteriori impugnazioni.
Norme richiamate
art. 6, legge 27 giugno 1989, n. 401
Norma che disciplina i provvedimenti cd. Daspo adottati dal Questore; la Corte valuta la convalida giudiziale del provvedimento ex art. 6 alla luce del diritto di difesa e del termine congruo per il contraddittorio.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato come presidio delle garanzie difensive: il mancato rispetto del termine congruo per il contraddittorio (quarantotto ore, secondo la giurisprudenza richiamata) integra un vizio procedurale che determina nullità/error in procedendo.
orientamento giurisprudenziale della Cassazione (es. Sez. 3, n. 8678/2016; Sez. 3, n. 20366/2020)
La giurisprudenza consolidata ha stabilito che il destinatario del Daspo ha diritto al contraddittorio cartolare e che la convalida non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica; l'inosservanza produce nullità e inefficacia, in particolare delle misure che limitano la libertà personale (obbligo di presentazione).
Massime di principio
- Il destinatario di un provvedimento Daspo ha diritto al contraddittorio cartolare: può depositare memorie e consultare la documentazione giustificativa; pertanto non può essere deciso prima del decorso di un termine congruo per la difesa (orientativamente 48 ore dalla notifica).
- La convalida giudiziale di un ordine del Questore che intervenga prima delle 48 ore dalla notifica viola le garanzie difensive (art. 178 c.p.p.) e può comportare l'annullamento dell'atto e l'inefficacia, specie delle misure che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione).
- La nullità conseguente all'anticipata convalida comporta normalmente l'inefficacia della misura limitativa della libertà personale; altre misure (es. divieto di accesso agli impianti) possono restare operative salvo che non risultino anch'esse vizi proceduralmente o sostanzialmente.
- In situazioni analoghe è consigliabile che l'interessato: (a) annoti immediatamente la data e modalità di notifica; (b) depositi memorie e documenti entro il termine utile per far valere il contraddittorio; (c) impugni tempestivamente la convalida se questa interviene prima delle 48 ore.
- Le autorità (Questore e GIP) devono motivare separatamente la necessità e la proporzionalità delle differenti misure (divieto di accesso, obblighi di presentazione), specialmente quando incidono sulla libertà personale, per evitare la loro dichiarazione di inefficacia in sede di impugnazione.
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