Cassazione Penale, Sentenza n. 22902/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (rapina ex art. 628, commi 1 e 3 c.p.) per carenza e illogicità della motivazione e violazione degli artt. 533 e 546 c.p.p.; il ricorrente contestava in particolare: 1) errore sull'orario dell'accordo per recarsi a casa della persona offesa (18.00 vs dopo le 20.00); 2) insufficiente prova del rapporto di conoscenza con i rapinatori, dedotta solo da una fotografia estrapolata da Facebook; 3) valore neutro del fatto che il ricorrente abbia aperto la porta e dichiarazioni della persona offesa che spiegavano il comportamento; 4) scarsa gravità degli elementi probatori quali mancato riconoscimento della voce, omissione dell'indicazione di un piercing e di una pellicola sul braccio di un rapinatore; 5) il fatto che il ricorrente non potesse sapere dell'esistenza della cassaforte in casa della vittima; 6) irrilevanza del fatto che il ricorrente sia stato lasciato al piano inferiore.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le doglianze come dedotte esclusivamente in fatto e reiterative di censure già svolte in appello, quindi fuori dai limiti del sindacato di legittimità. La Corte ha richiamato la conformità tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello e ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse esaustiva e priva di contraddizioni manifeste: i giudici di merito avevano correttamente valorizzato plurimi elementi indiziari (dichiarazioni delle persone offese e del ricorrente, tabulati telefonici, controlli stradali, fotografia dal profilo Facebook di uno dei rapinatori) idonei a dimostrare la partecipazione del Lauro come basista. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di rapina: la sentenza di merito ha condannato il ricorrente per rapina ai sensi di questa norma; la Corte di cassazione non ha disconosciuto l'adeguatezza della qualificazione giuridica rispetto agli elementi probatori valutati.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come presunta violazione relativa alla motivazione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze esclusivamente in fatto e quindi non idonee a fondare il gravame in cassazione.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione ai limiti del giudizio di merito; la Corte ha ritenuto che le censure fossero di fatto e ripetitive delle motivazioni già esaminate in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per disporre la condanna alle spese processuali e per irrogare il pagamento alla cassa delle ammende in ragione della colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per una nuova valutazione dei fatti o per rappresentare una diversa ricostruzione probatoria: le doglianze esclusivamente in fatto e ripetitive rispetto all'appello sono inammissibili.
- La Corte di cassazione verifica la correttezza formale e giuridica della motivazione e la presenza di contraddizioni manifeste, non l'attendibilità o la rilevanza delle singole prove, che restano valutazione del giudice di merito.
- Quando sentenze di primo e secondo grado sono conformi e adottano gli stessi criteri probatori, possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale e risultano più difficili da impugnare in cassazione.
- Per impugnare con successo in Cassazione occorre individuare vizi di diritto, violazioni di norma procedurale o illogicità manifeste nella motivazione, non semplici diverse interpretazioni dei fatti.
- La presenza di elementi indiziari plurimi e coerenti (dichiarazioni concordanti, contatti telefonici, riscontri materiali come tabulati o fotografie) può legittimare una condanna anche senza elemento probatorio singolo decisivo.
- Compatto ricorso a censure prive di fondamento o meramente fattuali può comportare oltre al rigetto l'onere delle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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