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Sentenza

Sentenza n. 13847/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202601765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica dei docenti per il servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00. La ricorrente ha riferito che il Ministero aveva provveduto al pagamento delle spese legali liquidate nel giudizio civile, ma non aveva adempiuto quanto previsto a titolo di carta elettronica. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito e non ha fornito chiarimenti sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato quanto all'importo complessivo di euro 2.000,00 relativo alla carta elettronica dei docenti. Il giudice ha ricordato che, quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo e si limita all'accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrazione del giudicato né nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per i successivi 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato. È stata esclusa, allo stato, la condanna alle penalità di mora, ritenuta eventualmente proponibile in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, inclusa quella del giudice del lavoro, quando l'amministrazione non si conformi al relativo comando.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza civile passata in giudicato, resa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato o compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando l'amministrazione intimata non fornisce chiarimenti o documentazione idonei a dimostrare l'esecuzione del giudicato, l'accertata allegazione dell'inadempimento da parte del creditore può fondare l'ordine di adempimento, secondo la ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente con la sentenza di ottemperanza, potendo essere richiesta e valutata in un momento successivo qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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