Cassazione Penale, Sentenza n. 32869/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Amato era stato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e gli era stato imposto il versamento di una cauzione di euro 1.000 entro dieci giorni; non ottemperando, fu ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 76, comma 4, d.P.R. n. 159/2011 e condannato a 8 mesi di arresto. In Cassazione impugnò la sentenza denunciando vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per non aver adeguatamente valutato l'impossibilità oggettiva di versare la cauzione, comprovata — secondo il ricorrente — dai modelli ISEE 2021-2022 attestanti uno stato di indigenza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo che il giudice del merito avesse esaminato la documentazione economica prodotta e avuto un convincimento logico e motivato: dalla documentazione emergevano redditi e disponibilità tali da poter sostenere almeno parte della cauzione (anche tenendo conto di lavori saltuari). Inoltre il ricorrente non aveva mai dedotto l'impossibilità nel procedimento di prevenzione, né chiesto rateizzazione o offerte di garanzie sostitutive, né provveduto al pagamento dopo il termine. Perciò non è stata riconosciuta l'impossibilità oggettiva esimente; il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (sentenza resa il 16/09/2025).
Norme richiamate
d.P.R. n. 159 del 2011, art. 76, comma 4
art. 76, comma 4, d.P.R. n. 159/2011
Norma che sanziona l'inosservanza degli obblighi imposti in sede di misura di prevenzione (es. mancato versamento della cauzione). La Corte ha applicato la norma ritenendo integrato il reato poiché non è emersa impossibilità oggettiva del versamento.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Censura impugnatoria fondata sul vizio di motivazione: la Corte ha però ritenuto infondata la questione, rilevando che la motivazione era adeguata e che i giudici del merito avevano valutato la documentazione economica.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Norma sull'onere della prova e sulla motivazione: richiamata dal ricorrente; la Corte ha confermato che l'onere di allegazione dell'impossibilità economica grava sull'imputato e che il merito ha assolto il proprio obbligo istruttorio.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sinigaglia, Sez.1, n.11034/1998)
Sez. 1, n. 11034 del 23/09/1998 (Sinigaglia)
Principio che richiede al giudice di accertare almeno la colpa dell'interessato in caso di inottemperanza al versamento della cauzione; citato come parametro interpretativo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Paraninfo, Sez.1, n.34128/2014)
Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014 (Paraninfo)
Affermato che l'impossibilità economica è deducibile nel giudizio penale e che il giudice deve accertare la reale condizione economica quando l'imputato allega circostanze idonee; richiamata per stabilire criteri di valutazione dell'ISEE.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Passafiume, Sez.5, n.38310/2016)
Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016 (Passafiume)
Conferma il principio sulla necessità di accertare la condizione economica e sul peso dell'onere dell'allegazione a carico dell'imputato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Alma, Sez.1, n.22628/2014)
Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014 (Alma)
Precisione secondo cui la mera affermazione apodittica di essere in stato di indigenza non soddisfa l'onere di allegazione; serve prova concreta dell'indisponibilità di mezzi.
Massime di principio
- L'onere di allegazione circa l'impossibilità economica di versare una cauzione grava sull'imputato: è necessario produrre elementi probatori concreti (ISEE contestualizzato, documenti bancari, attestazioni di assenza di altri redditi) e non bastano mere affermazioni di indigenza.
- Il giudice di merito è tenuto a valutare la reale condizione economica dell'interessato al momento dell'inottemperanza; la mancata considerazione di prove rilevanti può costituire vizio di motivazione, ma la semplice richiesta di rivalutazione da parte della Cassazione non è ammissibile se la motivazione è logica e congrua.
- Se l'imputato non ha chiesto nel procedimento di prevenzione forme alternative (rateizzazione, garanzie sostitutive) o non ha versato la somma dopo il termine, ciò indebolisce la tesi dell'impossibilità oggettiva e favorisce la configurabilità del reato.
- La presenza di redditi anche irregolari o di guadagni da lavori saltuari può essere valutata come sufficiente capacità contributiva; il giudice valuta complessivamente disponibilità, esigenze familiari e possibilità di ottenere soluzioni alternative.
- In casi simili è consigliabile che la difesa: 1) produca documentazione economica dettagliata e aggiornata al momento dell'inottemperanza; 2) dimostri eventuali tentativi di ottenere dilazioni o garanzie; 3) evidenzi l'impatto del versamento sulla sopravvivenza familiare per poter ottenere l'esclusione della responsabilità.
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