L.R. FVG 27/2006
Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, aree sciabili attrezzate, requisiti delle piste, obblighi dei gestori, manutenzione, contributi per la sicurezza, norme di comportamento e sanzioni. Contiene disposizioni transitorie e finanziarie; si applica dal 21 dicembre 2006 ed è in parte riferita a contributi e bilanci dell’esercizio 2006-2008, quindi oggi ha rilievo soprattutto regolatorio generale.
Gestione delle aree sciabili e sicurezza degli sport sulla neve in Friuli Venezia Giulia
Gestione delle aree sciabili e sicurezza degli sport sulla neve
La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica non agonistica degli sport sulla neve, in attuazione della legge statale sulla sicurezza negli sport invernali. Definisce inoltre criteri per contributi pubblici finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento si applica alle aree sciabili attrezzate presenti nel territorio regionale e alla pratica degli sport sulla neve svolta in tali aree. La disciplina richiama il principio di prudenza dello sciatore, che deve adeguare sempre la propria condotta alle capacità tecniche personali, alle condizioni meteorologiche e allo stato della pista.
Definizione di aree sciabili e di sport sulla neve
Sono considerate aree sciabili le superfici innevate aperte al pubblico che comprendono piste, impianti di risalita e impianti di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve. La legge ricomprende tra gli sport sulla neve, oltre allo sci alpino e di fondo, snowboard, salto, evoluzioni acrobatiche, slitta e slittino, snowtubing, sleddog, camminata con racchette da neve e attività simili.
Individuazione, destinazione d’uso e accesso delle aree
La Giunta regionale individua le aree sciabili secondo la disciplina regionale sugli impianti a fune e sulle piste da sci. I gestori, d’intesa con i Comuni, devono individuare aree specifiche per alcune attività specialistiche, aree interdette allo snowboard e ad attività similari, aree riservate agli allenamenti agonistici e aree per evoluzioni acrobatiche. I Comuni devono dare pubblicità a tale individuazione. I gestori sono tenuti a garantire l’uso pubblico delle aree sciabili. La riserva per attività specifiche non si applica alla camminata con racchette da neve svolta fuori dalle aree sciabili attrezzate.
Classificazione e requisiti delle piste di discesa
Le piste di discesa sono classificate in campo primi passi, campo scuola, pista facile, media difficoltà, difficile, pista di collegamento, pista snowboard-snowpark e pista per sci acrobatico. La classificazione dipende da pendenza, larghezza, caratteristiche del tracciato e segnaletica cromatica o specifica.
Le piste devono rispettare requisiti minimi di sicurezza e funzionalità, tra cui:
- andamento idoneo ad assicurare l’aderenza degli sci e raccordi adeguati nei cambi repentini di pendenza;
- larghezze minime differenziate in base al tipo di pista;
- fianco verticale libero sufficiente;
- protezioni contro ostacoli naturali e artificiali;
- protezioni laterali nei tratti pericolosi o strapiombanti;
- idonea configurazione della parte terminale per l’arresto degli sciatori.
Requisiti delle piste di fondo
Le piste di fondo devono avere larghezze minime adeguate, un fianco verticale libero non inferiore a 2,5 metri, tracciato ad anello o comunque opportunamente segnalato, indicazione del senso di marcia e possibilità di doppio senso solo in tratti brevi e segnalati o sulle piste di collegamento, ove la larghezza e le pendenze lo consentano.
Obblighi dei gestori e misure di prevenzione
I gestori delle aree sciabili devono assicurare un numero giornaliero adeguato di addetti alla sicurezza, comprendente comunque un pattugliatore, e devono esporre in modo visibile al pubblico l’informazione sulla dotazione e sulle modalità di allertamento. Devono inoltre comunicare stagionalmente al Comune il numero e la qualifica degli addetti alla sicurezza in relazione all’apertura al pubblico.
I gestori, sentite le federazioni sportive interessate, devono promuovere l’uso del casco protettivo e di forme assicurative individuali adeguate. Per sci alpinismo e camminata con racchette da neve devono anche promuovere sistemi elettronici di ritrovamento dei dispersi, eventualmente tramite convenzioni con noleggiatori e anche mediante messa a disposizione gratuita.
Manutenzione delle aree sciabili
I gestori devono curare manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sciabili nel rispetto della normativa sugli impianti a fune e della disciplina regionale sulla prevenzione dei rischi da valanga. Le attività espressamente richiamate comprendono:
- verifica della segnaletica e delle attrezzature per la sicurezza;
- battitura del manto nevoso;
- ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell’area.
Contributi per la sicurezza e per le piste di fondo
La Regione concede contributi ai gestori delle aree sciabili per interventi di messa in sicurezza, anche attraverso il mantenimento di adeguate condizioni di innevamento, e per iniziative di promozione della sicurezza previste dalla legge statale. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione sono demandati a un regolamento regionale.
La legge modifica anche la disciplina dei contributi per la manutenzione delle piste di fondo, rendendo ammissibili ulteriori interventi quali gestione e manutenzione degli impianti di innevamento, sfalcio e sramatura annuali, manutenzione ordinaria dei manufatti e manutenzione straordinaria dei tracciati su alvei torrentizi. Per alcune piste comunali, dotate di innevamento artificiale, omologate FISI e situate fuori dai poli sciistici gestiti dalla società prevista dalla legge regionale n. 56/1985, il contributo può arrivare al 90% della spesa sostenuta.
Norme di comportamento degli utenti
Restano ferme le norme di comportamento della legge statale sulla sicurezza negli sport invernali. In aggiunta, è vietato utilizzare le aree sciabili fuori dall’orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.
Sanzioni amministrative, accertamento e irrogazione
Sono previste sanzioni per le principali violazioni a carico di gestori e utenti, con importi differenziati a seconda dell’obbligo violato: dotazione e pubblicità degli addetti alla sicurezza, comunicazioni al Comune, manutenzione delle aree, uso fuori orario, obblighi di condotta degli sciatori, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento, segnalazione, transito e risalita, obblighi dei conducenti di mezzi meccanici e obblighi dello scialpinista di dotarsi di sistemi elettronici di soccorso.
L’accertamento delle violazioni spetta al Corpo forestale regionale; l’irrogazione delle sanzioni compete ai Comuni territorialmente competenti, e i proventi restano integralmente al Comune che irroga la sanzione. Gli addetti della polizia locale incaricati dell’accertamento devono essere adeguatamente formati, con abilitazione di pattugliatore o formazione equipollente.
Disposizioni transitorie
Nelle more dell’individuazione formale delle aree sciabili continua ad applicarsi la ricognizione regionale delle aree già autorizzate. In via transitoria, fino all’adozione del provvedimento ministeriale previsto dalla legge statale, il casco deve essere conforme alle norme tecniche UNI.
Abrogazioni e aspetti finanziari
Sono abrogati l’articolo 149 e il comma 3 dell’articolo 151 della legge regionale 2/2002. Gli oneri finanziari relativi ai contributi e agli interventi richiamati sono imputati a specifiche unità previsionali di bilancio per gli esercizi 2006-2008 e 2006.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale, quindi dal 21 dicembre 2006.
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