Cassazione Penale, Sentenza n. 17017/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nullità della sentenza d'appello per vizio di notifica: si deduce che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché al domicilio eletto successivamente comunicato dal ricorrente tramite telegramma (nuova elezione di domicilio in Roma, via Palmiro Togliatti 132), dopo un previo esito negativo della notifica al domicilio precedente (via di Torre Morena 77/C). Il ricorrente sosteneva che la nuova dichiarazione di domicilio dovesse valere anche per la notifica contestata, essendo stata comunicata alla cancelleria prima dell'esecuzione della notifica
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la notifica effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., confermando l'orientamento secondo il quale rilevano soltanto i dati esistenti al momento del deposito in cancelleria del provvedimento da notificare: la procedura di notificazione si considera iniziata con l'adozione dell'atto, per cui una modifica della dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta dopo il deposito (ma prima della consegna all'ufficiale giudiziario) non incide sulla validità della notificazione in corso. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
La notifica all'imputato può essere effettuata presso il difensore quando, dopo il vano tentativo al domicilio eletto, il provvedimento viene notificato mediante consegna al difensore. La norma è applicata tenendo conto dei dati esistenti al momento del deposito in cancelleria dell'atto
Cassazione Sez. 4, n. 14919 del 21/03/2019 (Simi)
Principio affermato: in tema di notificazioni all'imputato, la notifica eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, è valida anche se, prima di essa e dopo il vano tentativo al domicilio eletto, sia stata comunicata una modifica del domicilio, dovendosi tener conto dei soli dati funzionali alla notificazione esistenti al momento del deposito in cancelleria
Cassazione Sez. 6, n. 4052 del 16/10/2020 (Fila)
Conferma il principio che la modifica dell'elezione o dichiarazione di domicilio intervenuta tra il deposito dell'atto e la sua consegna per la notifica non incide sulla notificazione in corso; la notificazione si avvia con l'adozione dell'atto
Massime di principio
- La procedura di notificazione si considera iniziata al momento dell'adozione dell'atto e rilevano i dati (domicilio eletto) risultanti al momento del deposito in cancelleria; modifiche successive non annullano la notifica già avviata
- Dopo un vano tentativo di notifica al domicilio eletto, la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, è valida; pertanto la notifica presso il difensore non è viziata se nel frattempo l'imputato ha comunicato un nuovo domicilio
- Consentire che una modifica di domicilio comunicata dopo il deposito dell'atto interrompa la procedura di notificazione renderebbe il sistema processuale soggetto a ritardi indefiniti e facilmente eludibile dall'imputato
- Per evitare contestazioni, la parte che intende cambiare domicilio dovrebbe comunicarlo tempestivamente e in anticipo rispetto all'adozione e al deposito dell'atto da notificare; le comunicazioni ricevute dalla cancelleria prima del deposito sono quelle rilevanti
- Impugnazioni basate esclusivamente su questo profilo procedurale sono, secondo la giurisprudenza consolidata, difficilmente accolte e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie
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