Cassazione Penale, Sentenza n. 32395/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Baratto Sandro ha proposto, con atto indirizzato alla Corte d'Appello di Roma (18/07/2023), un ricorso per rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. e, in via subordinata, una richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., contestando una sentenza di secondo grado (Corte d'Appello di Roma, sentenza 13/10/2021) divenuta irrevocabile. La IV Sezione della Corte d'Appello di Roma ha respinto la rescissione e ha 'riqualificato' l'atto come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. La I Sezione della stessa Corte, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ritenuto competente la Corte d'Appello di Genova (per una decisione intervenuta anteriormente). La Corte d'Appello di Genova ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza contro la Corte d'Appello di Roma sostenendo che la riqualificazione era impropria e che la richiesta di restituzione nel termine, quale mezzo per impugnare la sentenza di secondo grado, rientra nella competenza del giudice dell'impugnazione e non del giudice dell'esecuzione.
La decisione
Il Collegio ha condiviso in parte la posizione di Genova: ha ritenuto corretta la competenza della Corte d'Appello di Roma per la domanda principale di rescissione (art. 629-bis c.p.p.) e ha censurato la 'riqualificazione' operata dalla IV Sezione di Roma in incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) come non consentita quando si trasla un atto dall'ambito dell'impugnazione a quello dell'esecuzione. Tuttavia, avendo riscontrato che nell'atto era presente una istanza frazionata relativa alla restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione (art. 175 c.p.p.), il Collegio ha affermato la competenza della Corte Suprema di Cassazione a decidere sulla richiesta ex art. 175 c.p.p. Ha disposto la formazione di un autonomo fascicolo, rinvio a nuovo ruolo e rimessione degli atti alla Corte di Cassazione per la nuova composizione e qualificazione del fascicolo e verifica della competenza tabellare.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
L'atto introduttivo andava considerato, in primo luogo, come domanda di rescissione del giudicato; la competenza per tale domanda è del giudice della rescissione (la Corte d'Appello a cui l'atto era indirizzato), competenza che la Corte di Roma aveva esercitato rifiutando la rescissione.
art. 670 c.p.p.
L'art. 670 regola l'incidente di esecuzione; la Corte ha ritenuto illegittima la traslazione/riqualificazione automatica di un atto originariamente volto all'impugnazione (rescissione) nell'ambito dell'esecuzione, siccome l'ambito esecutivo non consente la stessa operazione conformativa propria dell'impugnazione.
art. 175 c.p.p. (comma 4)
La richiesta di restituzione nel termine volta ad impugnare una sentenza di secondo grado rientra nella sfera del giudice dell'impugnazione; ai sensi dell'art.175, comma 4, la competenza per decidere su tale istanza, nella configurazione emersa, è stata individuata nella Corte Suprema di Cassazione.
Massime di principio
- Se un atto è intitolato e strutturato come domanda di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), la competenza spetta al giudice della rescissione (di norma la Corte d'Appello cui l'atto è indirizzato); non è corretta la trasformazione automatica di tale atto in incidente di esecuzione.
- La riqualificazione di un atto è più agevole nell'ambito delle impugnazioni, ma è limitata o non consentita nell'ambito esecutivo: il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice dell'impugnazione trasferendo un atto impugnatorio nell'alveo esecutivo quando la domanda riguarda la validità del giudicato.
- Quando in un atto concorrano domande 'frazionate' (es. rescissione principale e, in via subordinata, restituzione nel termine per impugnare una sentenza di secondo grado), bisogna individuare la competenza specifica per ciascuna richiesta; la restituzione nel termine finalizzata a impugnare un giudizio di appello può essere di competenza della Corte di Cassazione (art. 175 c.p.p., comma 4) e, se necessario, il conflitto di competenza può condurre alla rimessione degli atti a un terzo giudice.
- In presenza di conflitto negativo di competenza tra corti d'appello, la Corte Suprema di Cassazione può essere chiamata a dirimere la competenza e a ordinare la formazione di un fascicolo autonomo per la valutazione della richiesta specifica (verifica della competenza tabellare e nuova qualificazione del fascicolo).
- Nella prassi, occorre prestare attenzione alla qualificazione iniziale dell'atto da parte del ricorrente: la dizione e gli effetti giuridici dell'istanza (rescissione vs incidente di esecuzione vs restituzione nel termine) condizionano la ripartizione delle competenze; difensori e giudici devono evitare riqualificazioni improprie che spostino la materia fuori dall'ambito procedurale corretto.
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