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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24674/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a carico di una società in quanto conferitaria di ramo d’azienda di un’altra società, per somme ritenute dovute in base a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. La società aveva impugnato la cartella e il giudice tributario regionale aveva rigettato l’appello. Successivamente, la società aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, versando la prima rata, ma l’Agenzia aveva negato l’accesso alla procedura ritenendo che la cartella non fosse un atto impositivo definibile, bensì un atto di riscossione relativo a somme iscritte a ruolo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il debito della cedente non inerisse al ramo d’azienda trasferito; dall’altro, violazione dell’art. 2560 c.c. e dell’art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997, assumendo l’inapplicabilità del combinato disposto delle due norme. Nel separato ricorso contro il diniego di definizione agevolata ha denunciato violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, ritenendo che la cartella notificata alla società conferitaria avesse natura impositiva, perché costituiva il primo atto con cui la pretesa fiscale veniva fatta valere nei suoi confronti in relazione alla responsabilità ex art. 2560 c.c. Poiché la controversia era dunque definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e la società aveva presentato domanda e versato la prima rata, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio principale. Le spese del giudizio definito restano a carico della parte che le ha anticipate; le spese del ricorso contro il diniego sono state compensate. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto della definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come base del controllo automatizzato da cui è derivata l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto di cartella; la Corte non ne affronta il merito, ma rileva che il diniego aveva fondato su tale dato la non definibilità dell’atto.

  • art. 2560 c.c.

    La responsabilità del cessionario/conferitario per i debiti della cedente è posta al centro della pretesa; la cartella notificata al conferitario è qualificata come primo atto impositivo nei suoi confronti, quando contesta la stessa sussistenza della responsabilità e il nesso tra debiti e ramo d’azienda ceduto.

  • art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997

    È invocato nel ricorso come norma che non potrebbe essere applicata in combinato disposto con l’art. 2560 c.c.; la Corte non decide sul punto in via autonoma, perché assorbe la questione valorizzando la definizione agevolata della lite.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata è applicabile alle controversie in cui la cartella costituisce il primo atto con cui il contribuente viene reso edotto della pretesa tributaria; le spese del giudizio definito restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo relativo all’estraneità del debito rispetto al ramo d’azienda ceduto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate nel secondo motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    È il riferimento generale ai motivi di ricorso per cassazione.

  • d.l. n. 119 del 2018

    Viene applicato quale disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie.

  • l. n. 136 del 2018

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, la qualificazione dell’atto come impositivo non dipende dalla discrezionalità dell’Amministrazione, ma dal fatto che con quell’atto il contribuente sia reso per la prima volta edotto della pretesa fiscale nei suoi confronti.
  • La cartella di pagamento emessa nei confronti del cessionario o conferitario d’azienda, quando è la prima contestazione della responsabilità per i debiti della cedente, assume natura impositiva e può essere oggetto della procedura di definizione agevolata.
  • Quando il contribuente contesta non solo vizi formali della cartella, ma anche il merito della pretesa e la propria responsabilità solidale, la cartella integra l’atto impositivo rilevante ai fini dell’accesso alla definizione agevolata.
  • In presenza di domanda di definizione agevolata validamente presentata e della prova del pagamento della prima rata, il giudizio sulla lite definibile va dichiarato estinto.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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