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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10729/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un'intimazione di pagamento con cui un comune aveva richiesto il versamento della Tarsu per gli anni d'imposta 2007 e 2008, pretesa fondata su due avvisi di accertamento e sulle successive cartelle di pagamento. Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 139 e 160 c.p.c. per la pretesa nullità della notifica degli atti prodromici e delle cartelle, eseguita al portiere senza invio della raccomandata informativa, e sostenendo comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 261/1999, assumendo che un operatore postale privato non fosse abilitato a notificare atti tributari e amministrativi nel periodo considerato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato anzitutto che gli avvisi di accertamento, pur richiamati dal contribuente come viziati, costituivano atti prodromici alle cartelle di pagamento, le quali non risultavano impugnate; ciò rendeva comunque irretrattabile il credito e precludeva la deduzione di vizi a monte non fatti valere contro le cartelle. Ha poi osservato che, in ogni caso, la censura sulla mancata raccomandata informativa era infondata perché la notifica era avvenuta tramite servizio postale privato e non erano applicabili le regole dell'art. 139 c.p.c. e della l. 890/1982 richiamate dal ricorrente. Infine, ha ritenuto legittima la notifica degli atti tributari tramite operatore postale privato nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della sezione tributaria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro della dedotta violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 139 c.p.c.

    non applicabile alla notifica eseguita tramite servizio postale privato; la raccomandata informativa non era dovuta nel caso esaminato

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notifica, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie

  • art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    la Corte ha ritenuto che, nel periodo considerato, non escludesse la legittimità delle notifiche di atti amministrativi e tributari da parte di operatore postale privato

  • art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    consente agli enti locali di notificare avvisi di accertamento per tributi di propria competenza anche tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento

  • art. 14, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890

    rinvia alle modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per affermare la presunzione di conoscenza al momento dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione

  • art. 153 c.p.c.

    evocato nel richiamo alla rimessione in termini per il contribuente che dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    menzionato nel passaggio sulla legittimità della disciplina delle notifiche e sul bilanciamento degli interessi nel procedimento semplificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fonte del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento rende irretrattabile il credito e preclude, in linea di principio, la contestazione di vizi degli atti prodromici non fatti valere contro l'atto esecutivo o di riscossione.
  • Quando la notifica di un atto impositivo è eseguita direttamente a mezzo posta da un soggetto abilitato nel regime di parziale liberalizzazione del servizio postale, non si applicano le regole della notificazione giudiziaria tramite ufficiale giudiziario, né è necessaria la raccomandata informativa prevista per altri moduli notificatori.
  • Nel periodo di parziale apertura del mercato postale, la notifica di atti amministrativi e tributari tramite operatore postale privato in possesso del relativo titolo abilitativo è valida e fidefacente.
  • La presunzione di conoscenza dell'atto opera con l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione e può essere superata solo dalla prova, a carico del destinatario, dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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