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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19667/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento di un fabbricato destinato a deposito, stoccaggio, miscelazione e insacco merci in ambito portuale, attribuendogli la categoria D/7 invece della E/1 proposta con DOCFA dalla società, concessionaria di servizi portuali. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che gli immobili fossero strettamente funzionali all'attività portuale, di pubblico interesse, e quindi censibili in E/1. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto quattro motivi: (1) violazione delle norme sul classamento catastale e dell'art. 2082 c.c., perché gli immobili avevano autonomia funzionale e reddituale ed erano destinati ad attività commerciale/imprenditoriale, incompatibile con la categoria E; (2) omesso esame della collocazione fisica dei fabbricati, dedotta come decisiva per escludere la stretta funzionalità alla banchina; (3) violazione della normativa sopravvenuta del 2017 per avere la CTR applicato retroattivamente l'art. 1, comma 578, l. 205/2017; (4) violazione delle regole sulla motivazione dell'atto, sostenendo che la CTR avesse ritenuto carente la motivazione dell'avviso. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che per gli immobili destinati ad attività portuali svolte da un'impresa in forma imprenditoriale e con autonomia funzionale e reddituale non sia consentita la classificazione in categoria E/1, ma debba applicarsi la categoria D/7. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo: il terzo perché la CTR aveva richiamato la normativa del 2017 solo in funzione confermativa e non retroattiva, quindi la censura non colpiva la ratio decidendi; il quarto per difetto di interesse, poiché la CTR aveva implicitamente escluso il vizio di motivazione dell'avviso passando all'esame del merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state poste a carico della società.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione alla disciplina catastale e alla motivazione dell'atto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il motivo sull'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 3 ottobre 2006

    "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    esclude la categoria E per immobili con destinazione commerciale/industriale o altra destinazione diversa se dotati di autonomia funzionale e reddituale

  • art. 2082 c.c.

    richiamato per qualificare l'attività come imprenditoriale, rilevante ai fini dell'autonomia reddituale dell'immobile

  • art. 1, comma 578, l. 27 dicembre 2017 n. 205

    norma sopravvenuta avente efficacia solo per il futuro dal 1 gennaio 2020; non interpretata come applicabile retroattivamente alla fattispecie

  • art. 1, comma 579, l. 27 dicembre 2017 n. 205

    richiamato per indicare che le procedure di aggiornamento/revisione hanno effetto dalla stessa data di efficacia della nuova disciplina

  • art. 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998

    richiamato dalla censura sull'obbligo di motivazione del classamento in procedura DOCFA

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato dalla censura sull'obbligo di motivazione degli atti impositivi

  • art. 1, comma 2, l. n. 212/2000

    invocato nel motivo sulla pretesa retroattività della disciplina sopravvenuta

  • art. 3, comma 1, l. n. 212/2000

    invocato nel motivo sulla irretroattività delle norme tributarie

  • artt. 11 e 12 delle Preleggi

    richiamati per sostenere il principio di irretroattività e di interpretazione della legge

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese, con riduzione degli onorari del 20% per difesa dell'Ufficio tramite propri funzionari

  • art. 36 cod. nav.

    richiamato per affermare che la concessione di aree demaniali non esclude lo sfruttamento economico imprenditoriale

  • art. 41, primo comma, Cost.

    richiamato a sostegno della libertà di iniziativa economica nelle attività portuali

  • art. 21, comma 1, lett. a), l. n. 84/1994

    richiamato per sottolineare la trasformazione in società delle compagnie portuali per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale, la categoria E è riservata a immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale e sostanzialmente incommerciabili; se l'immobile è destinato ad attività commerciale o industriale ed è dotato di autonomia funzionale e reddituale, non può essere censito in categoria E.
  • In ambito portuale, non è decisiva la mera localizzazione dell'immobile in area destinata a servizio pubblico o in concessione demaniale: ciò che rileva è la concreta funzione svolta e la presenza di un utilizzo imprenditoriale con autonoma capacità reddituale.
  • L'interesse pubblico dell'attività portuale non esclude di per sé la sua natura imprenditoriale e remunerativa; pertanto immobili strettamente funzionali a tali attività possono ricadere nel gruppo D, non nel gruppo E.
  • Una norma sopravvenuta che disciplini espressamente il classamento di immobili portuali opera, salvo diversa previsione, solo per il futuro e non può essere utilizzata per sovvertire il regime previgente, se richiamata dalla CTR solo in funzione confermativa.
  • Nel giudizio tributario, se il giudice di merito esamina il rapporto sostanziale, deve intendersi implicitamente respinta l'eccezione di nullità dell'atto per difetto di motivazione; la parte che intenda mantenere viva tale questione deve proporre ricorso incidentale condizionato se non è totalmente vittoriosa.
  • In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare un'affermazione non decisiva o soltanto confermativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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