Sentenza n. 16592/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, nelle parti in cui determinano la soppressione e/o la delocalizzazione dei posteggi a rotazione d'interesse per i ricorrenti appartenenti alla categoria della rotazione integrativa; -di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano ai ricorrenti; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio dei ricorrenti nell'attuale collocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025 di attuazione del Piano municipale del commercio su area pubblica, limitatamente alla soppressione o delocalizzazione di posteggi a rotazione d’interesse per i ricorrenti, e atti presupposti o connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la soppressione e la delocalizzazione di posteggi a rotazione, deducendo: l’assenza di un adeguato contraddittorio procedimentale preventivo; l’incoerenza e l’inintelligibilità sistematica degli atti di pianificazione; il difetto di motivazione e d’istruttoria quanto alla qualificazione di numerosi posteggi come inattivi; l’erroneità della valutazione dell’inattività e dei relativi presupposti normativi, anche rispetto alla presenza di piste ciclabili; la mancata considerazione di localizzazioni alternative per alcuni posteggi; l’erroneo richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1789/2016, relativa al mercato di Campo de’ Fiori e non ai posteggi delle rotazioni. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che le concessioni erano scadute automaticamente per legge il 31 dicembre 2025 e che gli atti impugnati avevano invece prorogato i titoli fino al 31 dicembre 2026; nel merito ha difeso la legittimità della pianificazione. Il TAR ha rilevato inoltre che l’associazione ricorrente non aveva dimostrato un adeguato grado di rappresentatività e ne ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo perciò assorbite le eccezioni di rito di Roma Capitale. Ha escluso la violazione del contraddittorio: le note municipali del 18 novembre 2025, 6 giugno 2024 e 25 settembre 2025 avevano comunicato agli esercenti le risultanze delle Conferenze di servizi e invitato le associazioni di categoria a formulare proposte di ottimizzazione e localizzazione alternativa; nel quadro normativo e giurisprudenziale applicabile non era dovuto un contraddittorio di estensione maggiore. Ha respinto le censure di difetto di motivazione e istruttoria, rilevando che la deliberazione municipale attestava un’istruttoria tecnica per ciascuna postazione, basata su sopralluoghi della Polizia Locale, verifiche vincolistiche, sicurezza stradale, decoro e distanze minime, e che le scelte erano inserite in una pianificazione generale del territorio, frutto di confronto con le categorie nei limiti indicati. Ha inoltre ritenuto che le concessioni non fossero soggette al rinnovo previsto per i procedimenti ancora pendenti: gli atti di avvio del rinnovo erano stati annullati nel 2021 con provvedimenti giudicati legittimi dal Consiglio di Stato, sicché si applicava la scadenza ex lege del 31 dicembre 2025 e la necessità di procedure competitive per l’assegnazione della risorsa limitata del suolo pubblico. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 11, commi 5 e 6, l. 214/2023
Nella fattispecie che ci occupa è quest’ultima di cui al comma 6 la norma che deve essere applicata, di guisa che le concessioni hanno trovato la loro scadenza ex lege il 31 dicembre 2025.
Il comma 6 regola le concessioni non interessate da procedimenti di rinnovo pendenti e ne ha mantenuto la validità sino al 31 dicembre 2025; non ricorrendo il presupposto del comma 5, non opera il rinnovo automatico previsto per le procedure ancora in corso.
art. 181, comma 4-bis, d.l. 34/2020
Ciò in quanto l’attuazione della norma di rinnovo delle concessioni è risultata impedita dopo che -come già esposto dal Tribunale nei citati precedenti- a seguito di conforme parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma Capitale, ai sensi dell’art. 181 c. 6-bis del D.L. 41/2020, convertito con L. 69/2020, con Determinazione Dirigenziale rep. QH/112 (prot. QH/13550) aveva provveduto ad annullare il provvedimento (D.D. rep. QH/1328/2020 del 30.12.2020) con il quale, in precedenza, la medesima Amministrazione aveva dato avvio alla procedura di rinnovo, per i posteggi “a rotazione”, delle concessioni scadute il 31.12.2020.
L’avvio della procedura di rinnovo delle concessioni a rotazione era stato annullato; in conseguenza, non risultava pendente alla data rilevante un procedimento che consentisse l’applicazione del regime di rinnovo.
art. 181, comma 6-bis, d.l. 41/2020, convertito dalla l. 69/2020
Ciò in quanto l’attuazione della norma di rinnovo delle concessioni è risultata impedita dopo che -come già esposto dal Tribunale nei citati precedenti- a seguito di conforme parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma Capitale, ai sensi dell’art. 181 c. 6-bis del D.L. 41/2020, convertito con L. 69/2020, con Determinazione Dirigenziale rep. QH/112 (prot. QH/13550) aveva provveduto ad annullare il provvedimento (D.D. rep. QH/1328/2020 del 30.12.2020) con il quale, in precedenza, la medesima Amministrazione aveva dato avvio alla procedura di rinnovo, per i posteggi “a rotazione”, delle concessioni scadute il 31.12.2020.
La disposizione è richiamata quale base dell’annullamento degli atti che avevano avviato il rinnovo delle concessioni a rotazione; tale annullamento ha escluso la permanenza di una procedura di rinnovo pendente.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Tra i due settori è quindi ravvisabile un minimo comune denominatore, dato dall’esistenza di una domanda che dal mercato si rivolge a risorse pubbliche, la cui limitatezza esige di regolarne l’accesso attraverso modelli imparziali di selezione, quale quello dell’evidenza pubblica sancito dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.
Quando la domanda del mercato si rivolge a una risorsa pubblica limitata, l’accesso alle concessioni deve essere regolato mediante procedure imparziali di selezione ad evidenza pubblica.
art. 4 D.A.C. n. 101/2023
Al riguardo va evidenziato che, come eccepito dalle difese comunali, la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 34 del 18.12.2025 evidenzia che "per ciascuna postazione oggetto di valutazione il Municipio ha svolto un’istruttoria tecnica completa, basata sulle risultanze dei sopralluoghi della Polizia Locale, sulle verifiche di compatibilità con la normativa vincolistica (incluso il Decreto Galloni), sui profili di sicurezza stradale, sulla tutela del decoro, sul rispetto delle distanze minime previste dall’art. 4 della D.A.C. n. 101/2023".
Il rispetto delle distanze minime previste dalla disciplina municipale è stato considerato parte dell’istruttoria tecnica svolta per ciascun posteggio, insieme ai profili di compatibilità vincolistica, sicurezza stradale e decoro.
Massime di principio
- Le concessioni per il commercio su aree pubbliche non interessate da un procedimento di rinnovo ancora pendente sono soggette alla scadenza prevista dalla disciplina transitoria al 31 dicembre 2025; il regime di rinnovo non si applica se la procedura avviata in precedenza è stata annullata e non risulta quindi in corso.
- L’assegnazione di posteggi per il commercio su area pubblica, quando il suolo disponibile costituisce una risorsa limitata e idonea a generare occasioni di guadagno, deve avvenire mediante procedure imparziali e competitive di evidenza pubblica, in applicazione dei principi della direttiva 2006/123/CE.
- In una pianificazione generale dei posteggi su area pubblica, il contraddittorio preventivo può essere limitato alla comunicazione delle risultanze istruttorie e alla possibilità per le categorie interessate di presentare proposte di ottimizzazione o localizzazione alternativa, quando tale partecipazione risulta adeguata al quadro normativo e alle esigenze della pianificazione.
- La motivazione e l’istruttoria sulle scelte di mantenimento, soppressione o delocalizzazione dei singoli posteggi vanno valutate nel contesto della pianificazione complessiva del territorio e della limitatezza del suolo pubblico; possono risultare adeguate se la valutazione tecnica delle postazioni considera sopralluoghi, vincoli, sicurezza stradale, decoro e distanze minime.
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