Sentenza n. 5872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione seconda) n. 6795/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva annullato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a manufatti realizzati sulla corte di un fabbricato residenziale
Esito
Favorevole al resistente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Nola ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo la falsa applicazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Secondo l'appellante, la sentenza avrebbe erroneamente qualificato come pertinenziali le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione, sebbene si trattasse di manufatti di rilevanti dimensioni, suscettibili di autonoma utilizzazione e quindi dotati di autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, qualificabili come nuove costruzioni realizzate in zona agricola. Le opere consistevano in una cucina o cucinino, una tettoia a servizio della piscina, uno spogliatoio con wc e due depositi; soltanto la tettoia destinata agli impianti tecnologici era stata ritenuta legittima dal Comune. L'originaria ricorrente aveva inoltre presentato un'istanza di accertamento di conformità dopo l'annullamento degli effetti della SCIA relativa alla piscina.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle opere come pertinenziali, in quanto strumentali alla piscina pertinenziale dell'abitazione e finalizzate a migliorarne la fruizione. In particolare, sono stati considerati pertinenziali lo spogliatoio-wc di circa 8,15 mq, il cucinino di servizio realizzato mediante montaggio a secco di elementi prefabbricati fissati al suolo e il gazebo in ferro aperto su tutti i lati, qualificato dal Comune come tettoia. La natura pertinenziale comporta l'applicazione del regime sanzionatorio dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, previsto per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA, e non della sanzione demolitoria di cui all'art. 31 del medesimo testo unico, posta a fondamento dell'ordinanza impugnata. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che le contrarie affermazioni del Comune circa la rilevanza urbanistico-edilizia dei manufatti e la loro qualificabilità come nuove costruzioni in zona agricola erano formulate in modo apodittico. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sanzione demolitoria prevista per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire non è stata ritenuta applicabile alle opere qualificate come pertinenziali e soggette invece al regime della SCIA.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Le opere pertinenziali eseguite in assenza o difformità dalla SCIA sono soggette al relativo regime sanzionatorio, in luogo dell'ordine di demolizione fondato sull'art. 31 del testo unico dell'edilizia.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È richiamato con riferimento all'istanza di accertamento di conformità presentata dopo l'annullamento degli effetti della SCIA relativa alla piscina.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale disposizione relativa all'udienza straordinaria nella quale è stata trattata la causa.
Massime di principio
- Le opere di modeste dimensioni, strumentali alla fruizione di una piscina pertinenziale asservita a un immobile residenziale e prive di autonoma funzione, possono essere qualificate come pertinenziali anche quando consistano in uno spogliatoio con wc, un cucinino di servizio o un gazebo aperto destinato a copertura della piscina.
- Le opere qualificate come pertinenziali e soggette al regime della SCIA non possono essere colpite dall'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire; trova invece applicazione il regime sanzionatorio dell'art. 37 del medesimo testo unico.
- La qualificazione di un manufatto come nuova costruzione avente autonoma rilevanza urbanistico-edilizia non può fondarsi su affermazioni apodittiche dell'amministrazione, ma richiede una concreta valutazione della funzione, delle dimensioni, delle modalità costruttive e dell'autonoma utilizzabilità dell'opera.
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