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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Accertamento - Avviso di accertamento - Accertamenti bancari - Autorizzazione - Segreto bancario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo, in particolare, l'applicabilità del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, il difetto di motivazione dell'autorizzazione necessaria per gli accertamenti bancari e la possibile violazione del segreto bancario e del diritto alla riservatezza.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il termine dilatorio di 60 giorni non si applica quando l'accertamento deriva da un'indagine finanziaria senza accessi o ispezioni nei locali professionali del contribuente. L'autorizzazione prevista per gli accertamenti bancari è un atto preparatorio, non un atto impositivo, e non richiede una motivazione specifica; pertanto, se ne viene contestato soltanto il difetto di motivazione e non l'esistenza, la sua mancata produzione in giudizio è irrilevante. Gli accertamenti bancari sono inoltre compatibili con la Costituzione, poiché il diritto alla riservatezza bancaria recede rispetto al dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    termine dilatorio di 60 giorni

    Il termine si applica agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all'attività del contribuente, ma non alle indagini finanziarie svolte senza tali attività ispettive.

  • Art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600/1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti finanziari del contribuente secondo le modalità previste dalla legge.

  • Artt. 2 e 53 della Costituzione

    concorso alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva

    Il dovere inderogabile di solidarietà economica e il principio di capacità contributiva giustificano le limitazioni alla riservatezza bancaria necessarie per i controlli fiscali.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 51/1992

    Ha riconosciuto la legittimità costituzionale degli accertamenti bancari, ritenendo recessivo il segreto bancario rispetto alle esigenze di controllo fiscale e di finanziamento della spesa pubblica.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente non opera automaticamente per ogni accertamento: è normalmente collegato alla presenza di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
  • Negli accertamenti bancari, l'autorizzazione interna dell'Amministrazione finanziaria ha natura preparatoria e non impositiva; di regola, la sua validità non dipende da una motivazione dettagliata.
  • Se il contribuente contesta soltanto la motivazione dell'autorizzazione, senza negarne l'esistenza, l'Amministrazione non è necessariamente tenuta a produrla in giudizio ai fini della validità dell'accertamento.
  • Il segreto bancario non costituisce un ostacolo assoluto ai controlli fiscali: la riservatezza può essere limitata quando ciò sia previsto dalla legge e sia funzionale alla verifica della corretta capacità contributiva.
  • In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra vizi dell'autorizzazione, vizi dell'indagine finanziaria e vizi dell'avviso di accertamento, poiché ciascun profilo segue regole e conseguenze differenti.

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