Cassazione Penale, Sentenza n. 29061/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di somme ritenute profitto del reato di truffa (art. 640, comma 2 c.p.). Il ricorrente lamentava che il Tribunale non aveva considerato due istanze di riesame entrambe con motivi scritti (depositate il 2/2/2023), aveva dedicato solo poche righe alla posizione di Nuti, aveva motivato facendo riferimento a fatti e a una seconda denuncia non pertinenti alla posizione di Nuti (che riguardava la prima denuncia del 4/7/2022), aveva ingiustamente accomunato Nuti agli altri indagati in ordine alla mancanza di requisiti e specializzazioni, e non aveva neppure menzionato la Proman s.r.l. come istante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato in quanto l'ordinanza impugnata presentava una motivazione solamente apparente e ometteva il trattamento delle specifiche ragioni di riesame di Nuti e della Proman s.r.l. Richiamando il limite del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari (art. 325 c.p.p.) e la giurisprudenza che ammette la censura dei vizi di motivazione così gravi da rendere l'argomentazione del tutto mancane, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen., comma 2
Nell'ordinanza impugnata le somme sequestrate erano qualificate come profitto del reato di truffa ai sensi di questa norma, costituendo il presupposto del sequestro preventivo.
art. 325 cod. proc. pen.
Consente in Cassazione il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali limitatamente a questioni di violazione di legge, includendo gli 'errori in iudicando' o 'in procedendo' e i vizi della motivazione così gravi da renderla del tutto apparente.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
L'illogicità manifesta della motivazione va dedotta con il motivo specifico di cui a questa disposizione; tuttavia la Corte può annullare anche quando la motivazione è così carente da risultare apparente e priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Massime di principio
- In ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è possibile censurare solo violazioni di legge; fra esse rientrano i vizi della motivazione così gravi da essere 'apparenza' e rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice.
- Il giudice che decide un'istanza di riesame deve esaminare effettivamente e motivare sulle specifiche ragioni depositate dagli istanti; l'omissione di trattamento di istanze o parti in causa costituisce vizio reclamabile in Cassazione.
- Se la motivazione del provvedimento unisce soggetti con posizioni differenti senza valutare le specificità di ciascuno (es.: riferimenti a denunce diverse o a presupposti non comuni), può essere dichiarata apparente e portare all'annullamento con rinvio.
- L'illogicità della motivazione (in quanto tale) deve essere dedotta con il motivo speciale di cui all'art. 606, lett. e), ma vizi così radicali da rendere la motivazione mancante sono sindacabili ex art. 325 c.p.p.
- In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe documentare chiaramente le omissioni del giudice (es.: indicare motivi scritti depositati e date) e circostanziare le differenze tra la propria posizione e quella di altri indagati per rendere evidente il vizio di motivazione.
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