Sentenza n. 254/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Bologna prot. n. 0008648 del 16 gennaio 2026, con il quale è stato disposto il diniego dell'istanza del ricorrente; - del decreto di espulsione emesso dal Questore della Provincia di Bologna in data 11 luglio 2025, notificato in data 16 gennaio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e decreto di espulsione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del titolo di soggiorno e il decreto di espulsione, sostenendo di essere entrato in Italia per motivi di studio, di avere frequentato i corsi, di non avere sostenuto esami per difficoltà di adattamento e di avere successivamente reperito un'occupazione. Ha dedotto: la violazione dell'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, per la mancata traduzione in una lingua comprensibile del diniego; la violazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, per l'erronea valutazione dei presupposti della conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro; la violazione dell'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, per omessa valutazione di titoli di soggiorno alternativi; e la violazione del principio di proporzionalità. Il giudice ha rilevato che dagli atti risultava richiesta non la conversione, bensì il rinnovo del permesso per motivi di studio, scaduto il 31 marzo 2024 e richiesto il 26 aprile 2024. La documentazione non dimostrava la presentazione di una domanda di conversione e l'assunzione risultava comunque successiva, essendo intervenuta il 10 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul decreto di espulsione, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario, rilevando che il ricorrente aveva già adito tale giudice. Quanto al diniego del permesso di soggiorno, ha respinto il ricorso. Il motivo sulla mancata traduzione è stato ritenuto infondato: la mancata traduzione non determina l'illegittimità dell'atto quando non abbia impedito la tempestiva impugnazione e il pieno esercizio della difesa. Nel caso concreto il ricorso era stato proposto tempestivamente; inoltre, il verbale di notifica attestava la traduzione orale del contenuto in una lingua comprensibile, alla presenza del difensore, e il decreto di espulsione riportava sinteticamente in inglese il contenuto del diniego. Il motivo sulla conversione è stato giudicato fuori tema, poiché non risultava presentata alcuna domanda di conversione e l'amministrazione aveva esaminato una domanda di rinnovo per studio. La censura relativa ai titoli alternativi è stata dichiarata inammissibile per genericità, non essendo stati indicati i titoli che avrebbero dovuto essere valutati né provate le relative condizioni; inoltre, la Questura non è tenuta a valutare d'ufficio titoli diversi da quelli richiesti. È stato respinto anche il motivo sulla proporzionalità, poiché il ricorrente non aveva indicato né provato misure alternative proporzionate, a fronte della mancata dimostrazione dei requisiti per il rinnovo. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
La mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero non ne determina automaticamente l'illegittimità quando non abbia impedito la tempestiva impugnazione e il pieno esercizio del diritto di difesa.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata invocata con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno, ma la censura è stata ritenuta inconferente perché non risultava presentata una domanda di conversione.
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Non impone alla Questura di valutare d'ufficio i presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno non richiesto dall'interessato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La mancata traduzione di un provvedimento amministrativo destinato a uno straniero non comporta di per sé l'invalidità dell'atto quando, alla luce delle concrete modalità di comunicazione e della successiva impugnazione tempestiva, non abbia ostacolato la conoscenza del contenuto essenziale dell'atto né l'esercizio pieno del diritto di difesa.
- La domanda di conversione di un titolo di soggiorno non può essere presunta sulla base della mera allegazione dell'interessato quando dagli atti procedimentali risulti che è stata presentata una domanda di rinnovo per una diversa finalità; il giudice deve qualificare la domanda amministrativa sulla base della documentazione acquisita.
- L'amministrazione è tenuta a valutare il titolo di soggiorno richiesto, ma non deve procedere d'ufficio all'accertamento dei presupposti per titoli diversi non domandati dall'interessato, soprattutto quando le relative condizioni non siano state specificamente dedotte e provate.
- Una censura relativa all'omessa valutazione di titoli alternativi è inammissibile per genericità se il ricorrente non indica quali titoli avrebbero dovuto essere esaminati e non dimostra la sussistenza dei relativi presupposti al momento rilevante.
- La violazione del principio di proporzionalità deve essere dedotta indicando e dimostrando quali misure alternative, concretamente praticabili, avrebbero consentito di perseguire il medesimo interesse pubblico con minore sacrificio della posizione dello straniero.
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