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Sentenza

Sentenza n. 548/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, sul Reg. Ric. n. -OMISSIS- proposto per l'annullamento: - del provvedimento d'informativa antimafia interdittiva, Prot. Interno n. -OMISSIS- del 13/2/2025, adottato dal Prefetto di Palermo; - (ove occorra e per quanto di ragione) dei verbali delle riunioni del Gruppo Provinciale Interforze del 3/12/2024 e del 4/2/2025 (non conosciuti); - (ove occorra e per quanto di ragione) della comunicazione della Prefettura di Palermo ex art. 92, comma 2-bis, D.lgs. n. 159/2011, prot. n. 197058 dell'11/12/2024; - del provvedimento della Prefettura di Palermo prot. n. -OMISSIS- del 14 marzo 2025 di “diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”)”; - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202501092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l’informativa antimafia interdittiva e il diniego di iscrizione nella White List

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo e il conseguente diniego di iscrizione nella White List. L’interdittiva era fondata principalmente sul rapporto di filiazione tra i soci e legali rappresentanti della società e il padre, condannato definitivamente per associazione mafiosa e ritenuto esponente di vertice di Cosa Nostra, nonché su incontri con il padre, sulla presenza di un medesimo consulente e su ulteriori elementi già esaminati dal giudice della prevenzione penale. La società ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l’insufficienza, l’attualità e la concretezza del quadro indiziario, la trasformazione del rapporto di parentela in una presunzione assoluta di condizionamento, il mancato rispetto delle valutazioni compiute dal Tribunale delle misure di prevenzione e dalla Corte d’appello, nonché il difetto di motivazione rafforzata necessaria per discostarsene. Con il secondo motivo ha inoltre censurato il mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, annullando l’informativa antimafia interdittiva e il diniego di iscrizione nella White List. Il Consiglio ha ribadito che il giudizio amministrativo di prevenzione antimafia e il giudizio del giudice penale della prevenzione condividono, nella fattispecie, un analogo standard probatorio induttivo e probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e sul criterio del “più probabile che non”. Ne consegue che, quando il giudice della prevenzione abbia escluso la significatività del medesimo quadro indiziario, l’Amministrazione non può fondare automaticamente l’interdittiva sugli stessi elementi: deve addurre fatti nuovi e ulteriori idonei a sovvertire quel quadro oppure fornire una motivazione particolarmente rafforzata e convincente sulle ragioni dell’errore della valutazione giudiziale. Nel caso concreto, gli elementi valorizzati dalla Prefettura — rapporto di parentela, incontri con il padre, medesimo consulente e circostanze analoghe — erano già stati esaminati e ritenuti non sufficienti dal giudice della prevenzione, che aveva escluso l’ingerenza del padre, riconosciuto l’autonomia gestionale dei figli e accertato la liceità dei capitali investiti. La Prefettura non aveva introdotto elementi nuovi né formulato una motivazione rafforzata; i verbali del Gruppo Interforze si limitavano a riproporre le medesime circostanze. Il CGARS ha inoltre censurato l’approccio del TAR, che aveva ritenuto irrilevanti gli esiti della prevenzione penale sulla base della diversità di natura e oggetto dei procedimenti, confondendo il giudizio penale di merito, fondato sulla certezza oltre ogni ragionevole dubbio, con il giudizio di prevenzione. Le considerazioni sociologiche e metagiuridiche sul contesto familiare e ambientale non possono sostituire l’analisi rigorosa di elementi concreti, attuali e specifici; il rapporto di parentela costituisce soltanto un indizio da corroborare e non una presunzione assoluta di condizionamento. Il secondo motivo, relativo all’applicazione degli artt. 92, comma 2-ter, e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, è stato dichiarato assorbito. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    "comunicazione della Prefettura ... ex art. 92, comma 2-bis"

    Disciplina la comunicazione degli elementi ostativi nell’ambito del procedimento per l’adozione dell’informativa antimafia.

  • art. 92, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato in relazione al secondo motivo d’appello e alle misure applicabili nel procedimento antimafia; il motivo è stato assorbito.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    Prevede le misure di prevenzione collaborativa; la questione relativa alla loro applicabilità è stata assorbita per l’annullamento dell’interdittiva.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato quale titolo della condanna definitiva del padre dei soci e legali rappresentanti della società.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte e delle persone citate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo sull’informativa antimafia e il giudizio del giudice penale della prevenzione possono condividere il medesimo standard probatorio induttivo e probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e sul criterio del “più probabile che non”.
  • Quando il giudice della prevenzione penale abbia escluso, sulla base del medesimo quadro fattuale, la sussistenza di indizi sufficienti di infiltrazione mafiosa, l’Amministrazione non può fondare un’informativa interdittiva sugli stessi elementi senza addurre fatti nuovi e ulteriori oppure spiegare, con motivazione particolarmente rafforzata e convincente, le ragioni dell’errore della valutazione giudiziale.
  • L’esigenza di coerenza e di non contraddizione dell’ordinamento impedisce che i medesimi fatti, valutati secondo lo stesso criterio probatorio, siano ritenuti insufficienti dal giudice della prevenzione penale e contemporaneamente sufficienti a fondare un’interdittiva antimafia, in assenza di elementi nuovi o di una critica motivata alla decisione giudiziale.
  • Il rapporto di parentela con un soggetto condannato per associazione mafiosa è un elemento indiziario che deve essere corroborato da ulteriori circostanze concrete, attuali e specifiche; non può trasformarsi, da solo, in una presunzione assoluta di condizionamento mafioso.
  • Considerazioni sociologiche o metagiuridiche sul contesto familiare e territoriale possono concorrere alla lettura del quadro probatorio, ma non possono sostituire l’analisi rigorosa degli elementi fattuali richiesti per il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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