Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-24/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2023. — PR Pet BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Voce 9403 – Articoli costituiti da una struttura, destinati ai gatti, denominati “tiragraffi per gatti” – Merci composte da materiali diversi – Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1229/2013 e (UE) n. 350/2014. — Causa C-24/22

Giurisprudenza europea62022CJ0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha escluso che i tiragraffi per gatti possano essere qualificati come "mobili" ai fini della voce 9403 della nomenclatura combinata. Ha affermato che tali prodotti, essendo destinati agli animali e non all’arredo di spazi occupati dall’uomo, vanno classificati in base al materiale che conferisce loro il carattere essenziale. La Corte non si è pronunciata sulla validità dei regolamenti di esecuzione richiamati, ritenendo sufficiente la risposta interpretativa fornita.

Classificazione doganale dei tiragraffi per gatti composti da materiali diversi: esclusione della voce 9403 NC e applicazione della regola del carattere essenziale.

La questione giuridica

Se un tiragraffi per gatti costituito da una struttura rivestita di materiali diversi, destinato a fornire ai gatti uno spazio proprio per sistemarsi, giocare e affilare gli artigli, possa essere classificato come "mobile" nella voce 9403 della nomenclatura combinata; in caso contrario, quale criterio di classificazione si applichi tra le voci potenzialmente pertinenti; e se, alla luce di tale interpretazione, siano validi i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1229/2013 e (UE) n. 350/2014.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che un tiragraffi per gatti costituito da una struttura ricoperta da materiali diversi non rientra nella voce 9403 della nomenclatura combinata, perché i mobili di tale voce sono destinati ad arredare luoghi occupati dall’uomo per l’uso umano e non a fornire uno spazio proprio agli animali. Un siffatto prodotto deve quindi essere classificato nella voce corrispondente al materiale che gli conferisce il carattere essenziale; se tale materiale non è individuabile perché i materiali sono presenti in proporzioni uguali, si applica la regola residuale e il prodotto va classificato nella voce posta per ultima in ordine di numerazione tra quelle validamente considerate. Non occorre pronunciarsi sulla validità dei regolamenti di esecuzione n. 1229/2013 e n. 350/2014, perché la risposta interpretativa fornita consente al giudice nazionale di risolvere la controversia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1229/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2014

Classificazione doganale dei tiragraffi per gatti nella nomenclatura combinata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Noord-Holland in materia di classificazione doganale di tiragraffi per gatti composti da più materiali. Il giudice nazionale chiedeva se tali prodotti potessero rientrare nella voce 9403 NC come "mobili" e, in caso contrario, quale effetto avessero i regolamenti di esecuzione n. 1229/2013 e n. 350/2014.

Fatti e procedimento principale

PR Pet BV aveva presentato diverse dichiarazioni doganali classificando i prodotti nella voce 4421 NC. A seguito di un controllo, il servizio doganale olandese ha ritenuto errata tale classificazione e ha chiesto il pagamento di dazi, sostenendo che i beni dovessero essere classificati nelle voci 5609 o 6307 NC, anche alla luce dei regolamenti di esecuzione relativi a "tiragraffi per gatti".

La società ha impugnato la decisione, sostenendo invece che i prodotti dovessero essere considerati mobili ai sensi delle voci 9401 o 9403 NC, oppure, in subordine, lavori di legno della voce 4421. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte sulla corretta interpretazione della NC e sulla validità dei regolamenti di esecuzione richiamati.

Normativa rilevante

La Corte richiama la nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821. Sono inoltre rilevanti le regole generali di interpretazione della NC, in particolare:

  • regola 1, secondo cui la classificazione dipende dal testo delle voci e delle note;
  • regola 3, in particolare le lettere a), b) e c), per i prodotti classificabili in più voci.

La Corte richiama anche il quadro del sistema armonizzato (SA) e le note esplicative pertinenti, nonché i regolamenti di esecuzione n. 1229/2013 e n. 350/2014, che classificavano prodotti analoghi nella voce 6307 90 98.

Ragionamento della Corte sulla voce 9403 NC

La Corte ricorda che, per la giurisprudenza costante, la classificazione doganale si basa anzitutto sulle caratteristiche e proprietà oggettive della merce; la destinazione d’uso può rilevare solo se inerente al prodotto stesso.

Quanto alla voce 9403 NC, la Corte osserva che essa comprende mobili e loro parti diversi dai mobili per sedersi e da quelli per usi medico-sanitari. Dalla struttura della voce e dalle note esplicative emerge che i prodotti in essa classificati sono destinati ad arredare spazi come uffici, cucine, camere da letto, sale da pranzo o soggiorni, ossia ambienti occupati dall’uomo. Anche gli esempi delle note esplicative del SA e della NC si riferiscono a oggetti di uso umano.

Ne deriva che la voce 9403 copre i mobili destinati ad arredare un luogo occupato dall’uomo, per l’uso da parte dell’uomo. I tiragraffi per gatti, invece, non servono a “riporre” animali né ad arredare uno spazio umano per l’utilizzatore umano, ma a fornire ai gatti uno spazio proprio dove sistemarsi, giocare, arrampicarsi o affilare gli artigli. Perciò non possono essere qualificati come “mobili” ai sensi della voce 9403.

Conseguenze per la classificazione: regola del carattere essenziale

Poiché i prodotti di causa sono oggetti compositi rivestiti di materiali diversi, la Corte indica che il giudice nazionale dovrà verificare se, tra le voci potenzialmente pertinenti, sia possibile applicare la regola 3 a) della NC. Se ciò non è possibile, si dovrà applicare la regola 3 b), classificando il bene secondo il materiale che gli conferisce il carattere essenziale.

La Corte precisa che il carattere essenziale può dipendere, a seconda dei casi, dalla natura del materiale, dal volume, dalla quantità, dal peso, dal valore o dall’importanza del materiale rispetto alla funzione del prodotto. Nel caso dei tiragraffi, i materiali di rivestimento sembrano essere quelli che consentono ai gatti di usare il prodotto per arrampicarsi, affilare gli artigli, giocare o riposarsi; spetta però al giudice del rinvio accertarlo concretamente.

Se i materiali fossero presenti in proporzioni uguali e nessuno conferisse il carattere essenziale, si applicherebbe la regola 3 c), con classificazione nella voce posta per ultima in ordine di numerazione tra quelle validamente considerate.

Regolamenti di esecuzione n. 1229/2013 e n. 350/2014

La Corte rileva che i regolamenti di esecuzione in questione classificavano tiragraffi per gatti nella voce 6307 90 98 NC. Pur ammettendo che tali atti possano essere applicabili per analogia a prodotti simili, afferma che ciò non è necessario né possibile quando la risposta al rinvio pregiudiziale fornisce già al giudice nazionale tutti gli elementi utili per classificare il prodotto.

Poiché la Corte ha chiarito i criteri interpretativi necessari, non occorre pronunciarsi sulla validità dei regolamenti di esecuzione n. 1229/2013 e n. 350/2014.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • un tiragraffi per gatti costituito da una struttura ricoperta da materiali diversi, destinato a fornire ai gatti uno spazio proprio dove sistemarsi, giocare e affilare gli artigli, non rientra nella voce 9403 NC;
  • tale prodotto deve essere classificato nella voce corrispondente al materiale che gli conferisce il carattere essenziale;
  • se i materiali sono presenti in proporzioni uguali, va applicata la voce posta per ultima in ordine di numerazione tra quelle idonee;
  • non occorre esaminare la validità dei regolamenti di esecuzione n. 1229/2013 e n. 350/2014.

Principio affermato

La qualificazione come "mobile" nella voce 9403 della nomenclatura combinata presuppone che il prodotto sia destinato ad arredare spazi occupati dall’uomo per l’uso umano; un tiragraffi per gatti non soddisfa tale requisito, poiché è destinato a fornire uno spazio proprio agli animali. Nei beni compositi di tal genere, la classificazione va effettuata in base al materiale che conferisce il carattere essenziale, o, in difetto, secondo la regola residuale della voce posta per ultima.

Come è indicizzato

Materieclassificazione doganalenomenclatura combinatatariffa doganale comunemerci compostemobili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.