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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 128/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza del Giudice di Pace e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio allo stesso Giudice di Pace di Livorno in diversa persona fisica. Ha rilevato la nullità della dichiarazione di assenza e disposto che il giudice di merito, accertata la nullità, adotti la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. c) c.p.p., connessa alla inosservanza dell'art. 420-quater c.p.p.: il giudice di merito non ha valutato né motivato la richiesta di sospensione formulata dal difensore che aveva rifiutato l'elezione di domicilio e dichiarato in udienza di non aver mai avuto contatti con l'assistito; la pronuncia di assenza si è basata implicitamente sulla mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e/o sulla notifica effettuata ex art. 161, comma 4, c.p.p., senza verificare l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    Norma sostanziale del reato per il quale l'imputato era stato dichiarato colpevole e condannato; indica la fattispecie contestata nel giudizio di merito

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Rileva per la nullità della sentenza quando il giudice non risponde alle eccezioni o richieste rilevanti formulate dalle parti; qui connessa alla mancata considerazione della richiesta di sospensione e della vicenda relativa alla domiciliazione

  • art. 420-quater, cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione del processo quando non è acquisita la certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza della chiamata in giudizio; invocata dal difensore e dovuta quando manca la prova dell'effettiva conoscenza

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi in cui è possibile procedere in assenza dell'imputato; la Corte interpreta le fattispecie come presupposto di piena conoscenza personale o comprovato rifiuto della notifica, non come presunzione automatica derivante dalla sola elezione di domicilio

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica presso il difensore in caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto; la Corte chiarisce che tale notifica, pur formalmente regolare, non assicura di per sé la certezza della conoscenza della vocatio in iudicium

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Principio di legittimità secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente per presumere la conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e imputato

  • Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020 (Cappelli)

    Conferma che la presunzione relativa di conoscenza opera solo se la notificazione della vocatio in iudicium è avvenuta nel domicilio indicato a persone strettamente correlate (es. convivente); la notifica al difensore non equivale a certezza di conoscenza

  • Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022 (Belay)

    Ribadisce che oltre alla regolarità formale delle notifiche il giudice deve accertare l'effettiva conoscenza del procedimento prima di dichiarare l'assenza

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta per ritenere acquisita la conoscenza del processo da parte dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto difensore–assistito
  • La notifica della vocatio in iudicium al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., pur formalmente valida, non garantisce di per sé la certezza della conoscenza e non autorizza automaticamente la dichiarazione di assenza
  • Se il difensore dichiara di non aver avuto contatti con l'imputato o di aver rifiutato la domiciliazione, il giudice deve approfondire e, in caso di dubbio sulla conoscenza, sospendere il processo ai sensi dell'art. 420-quater
  • Il giudice deve sempre motivare espressamente sul punto quando la difesa pone questioni sulla regolarità delle notifiche o sulla effettiva conoscenza del procedimento; l'omissione rilevante può determinare la nullità della sentenza
  • In casi analoghi la prudenza processuale impone la sospensione del giudizio e il rinvio per garantire il diritto di difesa e la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio

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