Cassazione Penale, Sentenza n. 128/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza del Giudice di Pace e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio allo stesso Giudice di Pace di Livorno in diversa persona fisica. Ha rilevato la nullità della dichiarazione di assenza e disposto che il giudice di merito, accertata la nullità, adotti la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. c) c.p.p., connessa alla inosservanza dell'art. 420-quater c.p.p.: il giudice di merito non ha valutato né motivato la richiesta di sospensione formulata dal difensore che aveva rifiutato l'elezione di domicilio e dichiarato in udienza di non aver mai avuto contatti con l'assistito; la pronuncia di assenza si è basata implicitamente sulla mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e/o sulla notifica effettuata ex art. 161, comma 4, c.p.p., senza verificare l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma sostanziale del reato per il quale l'imputato era stato dichiarato colpevole e condannato; indica la fattispecie contestata nel giudizio di merito
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Rileva per la nullità della sentenza quando il giudice non risponde alle eccezioni o richieste rilevanti formulate dalle parti; qui connessa alla mancata considerazione della richiesta di sospensione e della vicenda relativa alla domiciliazione
art. 420-quater, cod. proc. pen.
Prevede la sospensione del processo quando non è acquisita la certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza della chiamata in giudizio; invocata dal difensore e dovuta quando manca la prova dell'effettiva conoscenza
art. 420-bis, cod. proc. pen.
Individua le ipotesi in cui è possibile procedere in assenza dell'imputato; la Corte interpreta le fattispecie come presupposto di piena conoscenza personale o comprovato rifiuto della notifica, non come presunzione automatica derivante dalla sola elezione di domicilio
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica presso il difensore in caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto; la Corte chiarisce che tale notifica, pur formalmente regolare, non assicura di per sé la certezza della conoscenza della vocatio in iudicium
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Principio di legittimità secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente per presumere la conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e imputato
Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020 (Cappelli)
Conferma che la presunzione relativa di conoscenza opera solo se la notificazione della vocatio in iudicium è avvenuta nel domicilio indicato a persone strettamente correlate (es. convivente); la notifica al difensore non equivale a certezza di conoscenza
Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022 (Belay)
Ribadisce che oltre alla regolarità formale delle notifiche il giudice deve accertare l'effettiva conoscenza del procedimento prima di dichiarare l'assenza
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta per ritenere acquisita la conoscenza del processo da parte dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto difensore–assistito
- La notifica della vocatio in iudicium al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., pur formalmente valida, non garantisce di per sé la certezza della conoscenza e non autorizza automaticamente la dichiarazione di assenza
- Se il difensore dichiara di non aver avuto contatti con l'imputato o di aver rifiutato la domiciliazione, il giudice deve approfondire e, in caso di dubbio sulla conoscenza, sospendere il processo ai sensi dell'art. 420-quater
- Il giudice deve sempre motivare espressamente sul punto quando la difesa pone questioni sulla regolarità delle notifiche o sulla effettiva conoscenza del procedimento; l'omissione rilevante può determinare la nullità della sentenza
- In casi analoghi la prudenza processuale impone la sospensione del giudizio e il rinvio per garantire il diritto di difesa e la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio
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