Sentenza n. 15799/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della graduatoria finale di merito a chiusura della procedura di selezione di 1 Direttore Tecnico formata dalla Commissione di esperti in data 29 maggio 2025 non ancora pubblicata dal Gal; - del verbale n. 2 della Commissione di esperti del 29 maggio 2025 contenente gli esiti del colloquio finale; - del verbale n. 1 di insediamento della commissione, di presa d’atto della documentazione di selezione; della verifica di ammissibilità delle domande presentate e di valutazione dei titoli del giorno 12 maggio 2025; - dell’Avviso pubblico n. 3 per la selezione di 1 figura di un Direttore Tecnico modificato su indicazione del Consigliere Bufarini e in particolare con espressa impugnativa di tutte le modifiche apportate rispetto alla bozza di avviso analizzata in data 20 marzo 2025 dal C.d.A., di cui all’art. 3 lett. E e all’art. 6; - del verbale del Consiglio di Amministrazione del Gal del 24 marzo 2025; - del verbale del Consiglio di Amministrazione del Gal del 20 marzo 2025 con il quale il Consigliere Bufarini ha sollevato dubbi sulla formulazione del punto E dell’art. 3 dell’avviso asserendo che lo stesso fosse troppo stringente, chiedendo di sottoporre la questione a un legale di fiducia; - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti della procedura selettiva per un Direttore Tecnico, inclusi l’avviso pubblico e i verbali della commissione e del consiglio di amministrazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della selezione per un Direttore Tecnico, i verbali della commissione del 12 e del 29 maggio 2025, l’avviso pubblico n. 3 e le modifiche apportate rispetto alla bozza esaminata dal consiglio di amministrazione il 20 marzo 2025, nonché i verbali consiliari del 20 e del 24 marzo 2025. Il testo non riferisce specifiche censure di legittimità articolate nel merito. Nel corso del giudizio, il Gal ha comunicato di avere annullato in autotutela la procedura con deliberazione del 14 gennaio 2026; il ricorrente ha dichiarato di avere così ottenuto il bene della vita perseguito e ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. Una controinteressata ha chiesto il rinvio per la trattazione congiunta del giudizio da lei proposto contro l’annullamento in autotutela.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che il ricorrente e il Gal concordavano sulla cessazione in seguito all’annullamento in autotutela della procedura. Ha respinto la richiesta della controinteressata di rinviare il giudizio per riunirlo al ricorso contro l’atto di autotutela: la graduatoria impugnata non esiste più e l’interesse della controinteressata dipende dall’esito di quel distinto giudizio, poiché un suo eventuale accoglimento potrebbe far rivivere la graduatoria, mentre il rigetto ne consoliderebbe la definitiva inefficacia. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La disposizione consente la decisione in forma semplificata in presenza di manifesta improcedibilità o infondatezza; la sentenza la richiama, senza che la scelta della forma semplificata costituisca la ragione sostanziale della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e ricorrente e resistente chiedono la cessazione della materia del contendere, il giudice può prenderne atto se l’atto oggetto della controversia non esiste più e il ricorrente dichiara di avere ottenuto il bene della vita perseguito.
- La richiesta di rinviare un giudizio per coordinarlo con un distinto ricorso contro l’atto sopravvenuto di autotutela non impedisce la decisione sulla cessazione della materia del contendere quando l’atto originariamente impugnato non esiste più e l’interesse del controinteressato dipende dall’esito del giudizio sull’autotutela.
Testo integrale
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