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Sentenza

Sentenza n. 1266/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n 26/2025 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale complessivo di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente (in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025).

Giustizia amministrativa202600317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di euro 2.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo nominale complessivo di euro 2.500,00, riferito agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025. La sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’Amministrazione si è costituita opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l’omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell’ottemperanza. Ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di eseguire la sentenza del giudice del lavoro e di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto gli interessi legali, secondo quanto previsto dal titolo, sulle singole annualità dalla maturazione del dovuto fino al saldo effettivo. Ha escluso la rivalutazione monetaria, poiché la ricorrente non aveva allegato che essa avesse inciso in misura superiore al tasso legale. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, con termine di centoventi giorni per l’esecuzione dell’incarico. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di verificare l’inottemperanza e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato tra i presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all’originale è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e della relativa distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo giudiziale in copia conforme e la sua notificazione all’amministrazione soccombente, unitamente al decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, consentono di verificare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione.
  • Quando l’amministrazione non abbia eseguito una pronuncia definitiva e l’inadempimento non sia contestato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato, indicando le modalità di adempimento.
  • Gli interessi legali sulle somme dovute in esecuzione del giudicato decorrono, se previsto dal titolo, dalle singole scadenze del dovuto fino al saldo effettivo; la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in assenza di allegazione e prova di un’incidenza superiore a quella compensata dagli interessi legali.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a un’istanza del creditore.
  • L’attività del commissario ad acta non dà luogo a compenso quando rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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