Cassazione Civile, Ordinanza n. 00929/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva venduto, con rogito del 11 luglio 2007, una porzione di un vecchio fabbricato con annesso bassi servizi e area cortilizia. L’Agenzia delle Entrate gli aveva notificato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007, recuperando imposta, interessi e sanzioni sulla presunta plusvalenza non dichiarata. Secondo l’Ufficio, la vendita doveva essere riqualificata come cessione di area edificabile, perché l’acquirente aveva già chiesto il permesso di costruire per demolire il fabbricato e il prezzo sarebbe stato coerente con il valore dell’area. Il contribuente aveva vinto in primo grado, ma la CTR aveva accolto l’appello erariale. Con il ricorso per cassazione n. 5931/2016 il contribuente deduceva, tra l’altro, che la CTR avesse errato nel ritenere tassabile la vendita come cessione di terreno edificabile, in violazione degli artt. 17, comma 1, lett. g-bis, e 67, comma 1, lett. b), TUIR, oltre che degli artt. 38 d.P.R. 600/1973 e 2727 c.c.; con il primo motivo lamentava anche l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello. Con il diverso ricorso n. 12481/2017 impugnava la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione proposta avverso la sentenza d’appello, sostenendo che la CTR avesse supposto erroneamente la regolare notifica dell’appello sulla base di documenti che, a suo dire, non provavano affatto tale notificazione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibili entrambi nei confronti del Ministero delle finanze, per difetto di legittimazione passiva, essendo competente solo l’Agenzia delle Entrate nei giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 2001. Quanto al ricorso n. 5931/2016, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito/sopravvenientemente inammissibile il primo, perché infondato; ha cassato la sentenza della CTR in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l’avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto che la vendita di un fabbricato, anche se destinato alla demolizione e ricostruzione, non possa essere riqualificata come cessione di terreno edificabile ai fini della plusvalenza tassabile. Per effetto di tale accoglimento, il ricorso n. 12481/2017 è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate tra contribuente e Agenzia per entrambi i giudizi di legittimità e per il merito del primo giudizio.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma assoggetta a tassazione le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; non si applica alla cessione di un fabbricato già esistente, anche se destinato a demolizione e ricostruzione.
art. 68 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato insieme all’art. 67 TUIR come disciplina della tassazione delle plusvalenze immobiliari; non consente di estendere il regime dei terreni edificabili ai fabbricati.
art. 17, comma 1, lett. g-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente nei motivi di censura, in collegamento con la disciplina delle plusvalenze soggette a tassazione separata.
art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente come norma invocata a sostegno delle censure sull’accertamento fiscale e sull’uso di presunzioni.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’uso di presunzioni nella riqualificazione del bene ceduto.
art. 112 c.p.c.
Invocato per l’asserita omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello; la Corte ha ritenuto che la CTR, decidendo nel merito, avesse implicitamente rigettato l’eccezione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato dal ricorrente come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 64 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione al ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza d’appello.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Richiamato come causa di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.
art. 335 c.p.c.
Applicato in via analogica per la riunione dei ricorsi per cassazione aventi ad oggetto la sentenza d’appello e quella resa sulla revocazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La sopravvenuta inammissibilità del ricorso n. 12481/2017 esclude il presupposto per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell’IRPEF, la cessione di un fabbricato non può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione di terreno edificabile solo perché il bene sia destinato, secondo le intenzioni delle parti o dell’acquirente, a demolizione e ricostruzione.
- La disciplina delle plusvalenze da terreni edificabili si applica soltanto ai terreni che, al momento della cessione, siano oggettivamente suscettibili di utilizzazione edificatoria; non è consentito creare un tertium genus tra area edificata e area non edificata.
- La potenzialità edificatoria residua di un lotto occupato da un fabbricato non trasforma il fabbricato stesso in terreno edificabile, né può fondare una tassazione della plusvalenza in capo al venditore dell’edificio.
- Per la qualificazione fiscale del bene ceduto rileva la situazione oggettiva esistente al momento dell’atto di trasferimento, non eventi futuri, eventuali o rimessi alla volontà del cessionario, come la successiva demolizione.
- Quando il giudice di merito decide sul merito dell’impugnazione, l’eccezione di inammissibilità dell’appello deve ritenersi implicitamente rigettata, sicché non sussiste omessa pronuncia in senso tecnico.
- Se, in sede di legittimità, l’accoglimento del ricorso principale determina la piena soddisfazione della pretesa azionata, viene meno l’interesse alla decisione del ricorso proposto contro la sentenza resa sulla revocazione della medesima decisione.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione passiva spetta all’Agenzia delle Entrate e non al Ministero delle finanze.
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