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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38290/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali. Primo: censura la motivazione della Corte territoriale sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110 (porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere), sostenendo che la sentenza sarebbe apparente e contraddittoria, con riferimento alle "obiettive caratteristiche del coltello" non adeguatamente precisate e che dalle foto l'arma apparirebbe priva di punta. Denuncia inoltre l'omesso esame delle conversazioni telefoniche fra l'imputato e il personale del 118 (allertato dallo stesso e minacciato di atti autolesionistici) e l'errata valutazione della pericolosità della condotta, atteso che non vi sarebbero denunce o lamentele da parte degli operatori del 118. Invoca la personalità del reo (disturbo borderline e abuso di alcol) come elemento che avrebbe qualificato il porto come finalizzato a gesti autolesionistici, rendendolo marginale rispetto all'intervento sanitario. Secondo: lamenta violazione della stessa norma (art. 4, comma 3 l.110/1975) e della giurisprudenza che richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità e personalità, sostenendo che la Corte d'appello ha trattato l'attenuante come se coincidesse con la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. anziché valutarla autonomamente; chiede che siano considerate la brevità del fatto (pochi minuti), la prossimità dell'abitazione e le telefonate al 118 per ricondurre il porto a lieve entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha ricordato che la valutazione della lieve entità dell'atto ai sensi dell'art. 4, comma 3, l.110/1975 e la valutazione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. richiedono una valutazione complessiva e discrezionale del giudice di merito, immune da sindacato di legittimità ove adeguatamente motivata. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato l'esclusione dell'attenuante: l'imputato, in stato di alterazione per abuso alcolico e con disturbo borderline, dopo aver allertato il 118 è uscito in un piazzale condominiale portando un coltello da cucina con lama di 17 cm e lo ha brandito verso presenti e personale del soccorso; dalle annotazioni di polizia giudiziaria risultava che gli infermieri si erano rifugiati dietro l'ambulanza e avevano dovuto fuggire. La Corte d'appello ha quindi escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) per il concreto pericolo creatosi e, conseguentemente, ha ritenuto non configurabile neppure l'attenuante di lieve entità, avendo valorizzato la natura dell'arma, il luogo e le modalità (arma brandita verso terzi) e la personalità e gli abusi dell'imputato. La Cassazione ha rilevato che la motivazione territoriale ha esaminato e confutato gli argomenti difensivi e non è lacunosa. Il ricorso è quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono le condizioni, disposta l'annotazione ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975 n. 110

    circostanza attenuante della lieve entità per il porto di oggetti atti ad offendere; va valutata in base a dimensioni dello strumento, modalità del fatto e personalità del reo; nel caso concreto esclusa per la natura dell'arma e per le modalità (brandeggio verso terzi) e il contesto

  • codice penale

    causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione complessa e congiunta di modalità, grado di colpevolezza e entità del pericolo/danno; nel caso è stata esclusa per la concreta gravità del pericolo realizzatosi

  • codice penale

    art. 133, primo comma (lett. n.2))

    criterio di valutazione della pena che richiede considerazione della gravità del pericolo; utilizzato dalla Corte territoriale per valutare la rilevanza offensiva e escludere la tenuità

  • Costituzione italiana

    richiamato dalla difesa in tema di adeguamento della pena al fatto concreto; la Corte ha posto comunque attenzione al bilanciamento fra personalità del reo e tutela dell'incolumità altrui

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato dalla difesa come principio di adeguamento della pena; la Corte non ha ritenuto che ciò imponesse diverso esito alla luce della pericolosità concreta

  • decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196

    disposizione sulla annotazione dei provvedimenti nei casi previsti; la Corte dispone l'annotazione qualora ricorrano le condizioni

Massime di principio

  • La valutazione della lieve entità del porto di un'arma (art. 4, comma 3 l.110/1975) richiede una valutazione complessiva che considera non solo le dimensioni dell'oggetto ma anche le modalità, il luogo, la condotta concreta e la personalità del reo; tale valutazione è di merito e dirimente se adeguatamente motivata
  • La sussistenza di un disturbo psichico o di uno stato di alterazione per abuso di sostanze non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante o della non punibilità: rileva l'effettivo grado di pericolo creato per terzi e le modalità dell'azione (ad es. brandire l'arma verso altri esclude giustificazione)
  • L'esistenza di telefonate o dichiarazioni di intenti autolesionistici deve essere valutata nel contesto probatorio complessivo (annotazioni della polizia, deposizioni dei soccorritori, comportamento concreto sul luogo): tali elementi possono non essere sufficienti a giustificare il porto se l'atto ha creato pericolo per altri
  • L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non impedisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, ma le due valutazioni sono autonome e possono dare esiti differenti a seconda della gravità concreta del fatto
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante in casi simili è utile documentare in modo chiaro e probatorio la finalità esclusivamente autolesionistica, l'assenza di minacce a terzi, le condizioni psichiche accertate e l'assenza di pericolo concreto creato per altri (es. registrazioni, testimonianze degli operatori, referti medici, foto dell'arma)

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