Cassazione Civile, Ordinanza n. 34867/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società venditrice per il pagamento del residuo prezzo di un distributore automatico e di alcuni prodotti acquistati da una farmacia. L'acquirente ha proposto opposizione deducendo vizi e difetti del macchinario, ritenuto inidoneo all'uso, e chiedendo la risoluzione della compravendita; ha inoltre chiamato in causa la società produttrice del distributore. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, mentre la Corte d'appello ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi e fondato il rimedio redibitorio, sul presupposto che i vizi fossero stati riconosciuti dalla venditrice e dalla società tecnica intervenuta, con conseguente gravità dell'inadempimento della venditrice e non debenza del corrispettivo. In cassazione la venditrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato in modo logico l'inidoneità all'uso del bene, anche alla luce dell'uso protratto del distributore per anni; 2) violazione degli artt. 1490, 1495, 1494, 115, 116 e 2697 c.c./c.p.c., censurando la costruzione del preteso riconoscimento dei vizi sulla base di elementi privi di valore negoziale e la ripartizione dell'onere probatorio sulla necessità di una tettoia/cappottina; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'attivazione del controllo da remoto, la prescrizione di installare il macchinario su basamento con cappottina e il pregresso utilizzo quadriennale del distributore.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la doglianza sulla motivazione apparente in realtà mirasse a una rivalutazione del materiale istruttorio e quindi fosse inammissibilmente diretta a contestare il merito. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente valorizzato un asserito riconoscimento dei vizi senza indicare quali vizi fossero stati riconosciuti, da chi, con quale contenuto e con quale eventuale accettazione dell'acquirente; ha inoltre rilevato che il riconoscimento dei vizi idoneo a far sorgere una nuova obbligazione presuppone un accordo specifico sui vizi oggetto di eliminazione, non desumibile in modo generico dal solo intervento tecnico. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce dei principi sul riconoscimento dei vizi e sulle sue conseguenze; il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza; non basta, però, la mera insoddisfazione per la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la violazione degli artt. 1490, 1495, 1494, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale.
art. 1490 c.c.
Riguarda la garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta, richiamata nel contesto della domanda redibitoria.
art. 1494 c.c.
La domanda risarcitoria per i vizi presuppone prova del vizio, del danno e del nesso causale da parte del compratore.
art. 1495 c.c.
La denuncia dei vizi deve essere tempestiva, salvo riconoscimento dei vizi idoneo a incidere sui termini di decadenza e prescrizione.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova non può essere invertito senza adeguata base fattuale e giuridica.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso delle risultanze probatorie; la Corte nega che ciò consenta una rivalutazione del merito in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla valutazione delle prove; la censura non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di motivazione apparente in una critica alla sufficienza o completezza della valutazione delle prove: il controllo della Corte di cassazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
- Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta idoneo a incidere sui termini di decadenza e prescrizione richiede un contenuto sufficientemente specifico: occorre individuare quali vizi siano stati riconosciuti, da chi e con quale impegno concreto alla loro eliminazione; non basta un generico intervento tecnico o manutentivo.
- La nuova obbligazione eventualmente nascente dal riconoscimento dei vizi presuppone un accordo circoscritto ai difetti oggetto di eliminazione; in mancanza di tale specificazione, resta ferma la disciplina ordinaria della garanzia per vizi.
- La censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è fondata solo se il giudice di merito abbia realmente addossato a una parte la prova di fatti che incombono sull'altra in base alla struttura della domanda e delle eccezioni dedotte.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera mancata valorizzazione di elementi istruttori o di argomenti difensivi.
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