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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24525/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Strano ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere l'espunzione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 (conv. in l. n. 203/1991, aggravante di tipo mafioso) dal capo 6) dell'imputazione (reato di usura). Il ricorrente ha sostenuto che l'aggravante non era stata formalmente contestata rispetto al capo 6), né in fatto né con l'indicazione degli articoli di legge, e dunque non poteva costituire titolo di esecuzione per quel capo; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il titolo di reato da eseguire deve essere individuato sulla base dell'imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il giudice dell'esecuzione non avesse compiuto la doverosa e puntuale verifica del giudicato circa l'avvenuta contestazione dell'aggravante rispetto al capo 6) e, in presenza di dubbio, avrebbe dovuto avvalersi dei poteri interpretativi e integrativi di cui all'art. 666, comma 5, c.p.p., nonché esaminare gli atti processuali utili, senza comunque modificare il giudicato. La Corte rimette quindi la verifica alla Corte d'appello, libera nei risultati, con l'indicazione di accertare se l'aggravante fosse contestata in diritto o in fatto al capo 6) e se fosse stata ritenuta o esclusa dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in l. n. 203 del 1991

    Aggravante di tipo "mafioso"; rilevante per aumentare la responsabilita' e la pena se contestata e riconosciuta rispetto a specifici capi d'imputazione.

  • art. 7 legge n. 575 del 31 maggio 1965

    Diversa aggravante collegata all'essere sottoposti a misura di prevenzione; nella sentenza emerge che talvolta l'indicazione in fatto faceva riferimento a questa norma e non all'aggravante mafiosa, con conseguente potenziale confusione nella imputazione.

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla parametrazione della pena: impone regole sulla cumulo e l'applicazione delle circostanze e degli aumenti, influenzando quali maggiorazioni il giudice puo' concretamente applicare in sede di determinazione della pena.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere gli incidenti relativi all'esecuzione, incluse le istanze di rettifica o chiarimento sul contenuto del giudicato ai fini esecutivi.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri di interpretazione e integrazione della sentenza irrevocabile, nei limiti dell'immodificabilità del giudicato, e gli consente di avvalersi degli atti processuali per rendere esplicito il contenuto e i limiti del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare puntualmente, prima di eseguire o rifiutare richieste attinenti al contenuto del titolo esecutivo, se la circostanza aggravante sia stata formalmente contestata e quale sia la portata del giudicato rispetto a ciascun capo d'imputazione.
  • Se sussistono dubbi sull'esistenza o sull'ambito di una aggravante in relazione a uno specifico capo, il giudice dell'esecuzione è obbligato ad avvalersi dei poteri di interpretazione e integrazione ex art. 666, comma 5, c.p.p., esaminando anche gli atti del processo, senza però alterare il giudicato irrevocabile.
  • L'individuazione del "titolo" di reato da eseguire deve fondarsi sull'imputazione effettiva riportata nella sentenza; profili di fatto non contestati formalmente non possono costituire base per aggravamenti esecutivi rispetto al capo non contestato.
  • La corretta gestione dell'ordine di esecuzione richiede attenzione a eventuali errori materiali o inesattezze: se un aggravante è stata inserita per errore nell'ordine di esecuzione, il giudice dell'esecuzione deve accertarlo e correggerlo nei limiti consentiti, previa valutazione degli atti di merito.
  • Per il difensore: nelle istanze di esecuzione è fondamentale evidenziare con precisione quale capo e quale circostanza si intendono rimettere in discussione, fornendo riferimento agli atti processuali che dimostrino l'inesistenza della contestazione formale, e richiedere esplicitamente l'uso dei poteri interpretativi del giudice dell'esecuzione.

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