Cassazione Penale, Sentenza n. 26247/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di falsificazione di documento (patente del fratello con apposta la propria effige) e dell'uso delle generalità altrui in ordine a un verbale di contravvenzione, nonché della guida nonostante revoca della patente. Il ricorrente lamenta: 1) vizio di motivazione per l'esclusione del "falso grossolano", sostenendo che la consulenza della difesa attesterebbe difformità macroscopiche tra documento e originale; 2) irregolarità nel trattamento sanzionatorio perché la Corte avrebbe fissato la pena base molto sopra il minimo senza motivazione intellegibile, in contraddizione con la concessione della sospensione condizionale e trascurando l'esistenza di un passaporto autentico e i parametri soggettivi di cui all'art. 133 c.p.; 3) mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e mancata esclusione della recidiva; 4) richiesta di correzione di un errore materiale (typo) nella motivazione che, secondo il ricorrente, denoterebbe una caduta di attenzione e riverberebbe sul percorso logico-argomentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso. Principali argomentazioni della Cassazione: 1) il motivo sul "falso grossolano" è inammissibile perché si fonda su un appello di merito generico e aspecifico; inoltre la valutazione del giudice di prime cure (confermata in appello) secondo cui la falsità non era immediatamente percepibile è conforme alla giurisprudenza sul falso grossolano (richiede evidenza ictu oculi); 2) il motivo sul trattamento sanzionatorio è infondato: benché la Cassazione abbia rilevato errori materiali nella determinazione della cornice edittale e nella indicazione dei mesi minimo, la quantificazione della pena è ritenuta adeguatamente motivata dalla Corte di appello richiamando l'insidiosità della condotta (documento di "utilizzabilità diffusa") e il richiamo al criterio di adeguatezza è sufficiente quando la pena non si discosta significativamente dal minimo; 3) la censura circa la prevalenza delle attenuanti è inammissibile perché la richiesta di prevalenza era generica in appello e priva di argomentazione; la contestazione sulla recidiva non era devoluta al giudice d'appello e quindi non può essere riproposta in cassazione; 4) il passaggio contenente un termine inesatto è stato ritenuto un mero errore di digitazione che non offende la chiarezza della decisione. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma della condanna così come modificata in sede d'appello (pena ridotta rispetto al primo grado e sospensione condizionale concessa dalla Corte di appello), e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 477 cod. pen.
Norma relativa al falso in scrittura privata e reati connessi; applicata nel complesso alla falsificazione della patente. La Corte ha considerato la cornice edittale ai fini del calcolo della pena, evidenziando errori materiali nella determinazione del minimo ma senza incidere sulla congruità complessiva della pena.
art. 482 cod. pen.
Norma integrata nella valutazione dei reati di falsità documentale; la Corte ha valutato la diminuzione prevista dalla norma nel confronto tra i diversi reati contestati.
art. 495 cod. pen.
Norma relativa all'uso di atti falsi o al favoreggiamento della falsità; considerata nella determinazione della cornice sanzionatoria complessiva e nel confronto tra massimi e minimi edittali.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze personali, efficienza riabilitativa, ecc.). La Corte ha osservato che, quando la pena non si discosta significativamente dal minimo, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, che implica i parametri dell'art. 133.
d.lgs. 150/2022 (comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p.)
Richiamato per evidenziare l'obbligo di specificità del motivo di impugnazione in appello: la sentenza ricorda l'esigenza di gravame specifico, ora codificata dal d.lgs., e ne utilizza il principio per dichiarare inammissibili motivi derivanti da appelli generici.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Limiti di devoluzione in cassazione per violazione di legge: la Corte ha richiamato il principio secondo cui non possono essere dedotte questioni non devolute alla cognizione del giudice di appello, salvo rilievi d'ufficio.
art. 130 cod. proc. pen.
Correzione di errori materiali: la Corte ha qualificato come mero errore di digitazione il termine inesatto nella motivazione, ritenendo che non ne risultasse compromessa la chiarezza.
Giurisprudenza sul "falso grossolano" (Sez. U. n. 8825/2016, Ikechukwu, Ambrosio, Baldin, ecc.)
Principio consolidato citato: il "falso grossolano" sussiste solo se la falsificazione appare in modo talmente evidente da essere riconoscibile ictu oculi. La Corte ha ritenuto coerente la valutazione dei giudici di merito secondo tale principio.
Massime di principio
- Per far valere l'ipotesi del "falso grossolano" occorre che l'appello sia specifico e che gli elementi prodotti dimostrino che la falsità è percepibile "ictu oculi": argomentazioni generiche non sono ammesse e rendono il motivo inammissibile.
- Un motivo di appello generico o aspecifico può determinare l'inammissibilità del relativo dedotto in cassazione: è essenziale che il gravame di merito contenga argomentazioni puntuali e confronti con il ragionamento del giudice di prime cure.
- Nella determinazione della pena, la giustificazione è rafforzata quando la misura si discosta significativamente dal minimo edittale; se invece la pena è entro una misura non significativa rispetto al minimo, è spesso sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza e ai parametri dell'art. 133 c.p.
- Errori materiali o di digitazione nella motivazione, se isolati e non idonei a rendere oscura la decisione, possono essere qualificati come meri refusi e non compromettono la validità della sentenza.
- Questioni non devolute al giudice d'appello (ad es. contestazione della recidiva non sollevata in appello) non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio.
- La scoperta, in fase di accertamento, di documenti autentici (es. passaporto) che consentono di identificare il soggetto può influire sulla valutazione della percepibilità della falsità e sulla dinamica del controllo effettuato dagli operatori di polizia.
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