Cassazione Civile, Ordinanza n. 23703/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia riguarda l'azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace, nei confronti della massa, la costituzione di un fondo patrimoniale sui beni dei coniugi. In primo e secondo grado i giudici di merito hanno ritenuto che la costituzione del fondo fosse atto revocabile e che non ostasse né la presenza di ipoteca sui beni conferiti né la tesi difensiva secondo cui il fondo sottrarrebbe i beni alla garanzia dei creditori, essendo necessario un atto valido ed efficace per opporlo. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 170, 2901, 2697 c.c. e 46 l.f., sostenendo che il fondo patrimoniale integrerebbe un patrimonio separato e che il debito sarebbe estraneo ai bisogni della famiglia, anche perché contratto da un soggetto terzo rispetto all'impresa; (2) omessa o insufficiente motivazione sulla mancanza di scientia decoctionis, assumendo che tale elemento non sarebbe richiesto nella fattispecie di costituzione del fondo patrimoniale e che comunque non vi sarebbe prova della conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica attinenza alla ratio decidendi, rilevando comunque che, in tema di fondo patrimoniale, chi oppone il vincolo al creditore deve provare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità e che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; nel caso concreto tale prova non è stata fornita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. per la presenza di doppia conforme. Il ricorso è dunque stato respinto in rito, con conferma della decisione impugnata favorevole alla curatela.
Norme richiamate
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva specificamente la ratio decidendi impugnata.
art. 348-ter c.p.c.
La censura sul vizio motivazionale è stata dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 170 c.c.
Per opporre il fondo patrimoniale al creditore occorre provare che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia; l'estraneità non si presume dalla sola tipologia dell'atto o dalla qualità soggettiva del debitore.
art. 2901 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla revocatoria, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 2697 c.c.
È a carico di chi invoca l'opponibilità del fondo la prova dei fatti costitutivi della relativa eccezione, inclusa l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
art. 46 l.f.
Richiamato dai ricorrenti, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 67 l.f.
La Corte osserva che la scientia decoctionis è richiesta per atti a titolo oneroso e non è elemento pertinente alla fattispecie gratuita dedotta.
art. 66 l.f.
L'azione revocatoria fallimentare è descritta come strumento volto a rendere inefficace l'atto nei confronti del fallimento.
Massime di principio
- In tema di fondo patrimoniale, il debitore che intenda opporre il vincolo al creditore deve provare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità e l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; tale estraneità non può desumersi automaticamente dalla sola natura dell'atto o dalla qualità del debitore.
- La verifica dei "bisogni della famiglia" va compiuta in senso ampio, includendo le esigenze di mantenimento e di armonico sviluppo del nucleo familiare, con valutazione concreta della relazione tra il fatto generatore del debito e tali bisogni.
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se non coglie specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio motivazionale non è deducibile quando ricorre una doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. e le censure non si confrontano con le convergenti rationes delle decisioni di merito.
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