Cassazione Penale, Sentenza n. 36400/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato la richiesta di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà). La ricorrente denunciava errore nel calcolo della pena residua, vizio di motivazione e l'eccessiva valorizzazione di precedenti penali e pendenze giudiziarie, nonostante fossero risalenti, mentre si sarebbe trascurata la valutazione di elementi recenti (pronuncia del Giudice che ha escluso la pericolosità sociale per misure di prevenzione, domicilio diverso da quello ritenuto connesso ad attività illecita commessa da terzi, lieve entità del reato in esecuzione: violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 del 1990, risalente al 2015, comportamento conforme durante gli arresti domiciliari e liberazione anticipata). È stato quindi censurato il carattere generico e non motivato delle affermazioni sulla pericolosità.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto viziata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza per avere dato eccessivo rilievo ai precedenti e alle pendenze senza adeguato esame della condotta successiva al reato e degli elementi positivi di reinserimento. Ha rilevato che gli elementi fattuali invocati (sequestro di beni presso l'abitazione) non erano sufficientemente chiariti né collegati alla ricorrente. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Usata come quadro normativo generale per l'ammissione alle misure alternative: la valutazione deve considerare sia la natura del reato sia il comportamento successivo e attuale del condannato per accertare il processo di recupero sociale.
Art. 47-ter Ord. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la norma impone un esame prognostico fondato su elementi attuali e specifici della personalità e della condotta del condannato, non su valutazioni generiche.
Art. 47 Ord. pen.
Secondo la Corte l'istruttoria ai sensi di questo articolo richiede l'accertamento positivo di indicatori di recupero (comportamento successivo, assenza di nuove denunce, attaccamento al contesto familiare, ecc.) e non la sola esclusione di elementi negativi del passato.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Il reato in esecuzione è di lieve entità: la Corte sottolinea che la limitata gravità del reato contestato deve essere tenuta in conto nella prognosi e nella valutazione dell'idoneità delle misure alternative.
Massime di principio
- Nelle decisioni sulle misure alternative il giudice deve valutare non solo i precedenti e la gravità del reato, ma soprattutto la condotta e i segnali di recupero del condannato successivi al fatto.
- Non sono ammesse motivazioni generiche sulla "pericolosità": il giudice deve indicare elementi specifici e attuali che giustifichino il diniego (es. collegamento chiaro tra prove e responsabilità della singola persona).
- L'esistenza di pendenze o di rinvenimenti di beni in un'abitazione non può, da sola e senza adeguata spiegazione, dimostrare l'attualità della pericolosità sociale o l'inidoneità delle misure alternative.
- La lieve entità del reato e il rispetto di misure cautelari pregresse (es. arresti domiciliari osservati) sono fattori da valorizzare nella prognosi favorevole all'ammissione a benefici alternativi.
- Il Tribunale di sorveglianza non è vincolato dai giudizi degli organi di osservazione, ma deve motivare il diverso apprezzamento sulla base di dati attuali e concreti; in caso contrario il provvedimento può essere annullato e rinviato per nuovo esame.
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