Sentenza n. 6064/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente, liquidando le spese del giudizio di primo grado in 400 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante, mediante il difensore antistatario, ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta simbolica, non conforme al decoro della professione e notevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei decreti ministeriali n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei limiti minimi e richiamando la giurisprudenza civile e amministrativa favorevole a tale tesi. Sono state inoltre dedotte violazioni dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost., degli artt. 26 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 CDFUE e dell’art. 6 CEDU, nonché il difetto assoluto di motivazione. Secondo l’appellante, la mera serialità della controversia non poteva giustificare la riduzione delle spese, soprattutto in presenza di un comportamento amministrativo reiteratamente ritenuto illegittimo. È stata richiesta la riforma della sentenza e la liquidazione complessiva di 1.189 euro, oltre accessori di legge.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello, riformando la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado e rideterminandole in 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri dei decreti ministeriali costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. L’unico limite legale è rappresentato dall’art. 2233, comma 2, c.c., che impedisce la liquidazione di somme meramente simboliche e non consone al decoro professionale. Tuttavia, una liquidazione manifestamente inferiore rispetto a quella desumibile dai parametri, se priva di adeguata motivazione, può compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza spiegare la quantificazione né giustificare una compensazione parziale. La serialità, secondo il Collegio, non era sufficiente e poteva anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione che perseveri nel negare una posizione già riconosciuta in sede giurisdizionale. Tenuto conto della natura e dell’impegno richiesti dalla controversia, concernente l’esecuzione di una decisione sulla Carta del docente, le spese del primo grado sono state equitativamente fissate in 800 euro. Le spese del grado d’appello sono state compensate, in ragione del solo parziale accoglimento e della richiesta dell’appellante di una somma superiore a quella riconosciuta.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale richiamato per la liquidazione giudiziale del compenso professionale: vieta la determinazione di somme simboliche o non consone al decoro della professione.
art. 13, commi 6 e 7, l. n. 247/2012
Prevede il riferimento ai parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale del compenso quando questo non sia stato determinato per iscritto, con aggiornamento periodico mediante decreto ministeriale.
art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
D.M. n. 55/2014, artt. 4 e 5
i valori medi delle tabelle possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
I parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento per la liquidazione delle spese; il giudice può discostarsene, ma deve motivare gli scostamenti apprezzabili e rilevanti.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Aggiorna i parametri per la liquidazione dei compensi professionali e costituisce, insieme al D.M. n. 55/2014, riferimento per la determinazione delle spese processuali.
artt. 24 e 113 Cost.
La liquidazione immotivatamente e manifestamente esigua delle spese può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 CDFUE
Rafforza il principio di effettività della tutela giurisdizionale, rilevante nella valutazione della congruità della rifusione delle spese sostenute per agire in giudizio.
art. 26 c.p.a.
Disciplina la condanna alle spese nel processo amministrativo, nell’ambito del potere del giudice di regolarne la liquidazione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento del principio di soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi non costituiscono minimi inderogabili: il giudice può discostarsene, purché esponga i criteri e le ragioni dello scostamento quando questo sia apprezzabile e rilevante.
- Il limite legale alla riduzione del compenso professionale è costituito dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche o non conformi al decoro della professione.
- La liquidazione delle spese processuali in misura manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali richiede una motivazione concreta; il mero richiamo alla serialità della controversia non è sufficiente a giustificare una riduzione significativa o una compensazione parziale.
- Nella regolazione delle spese, la serialità del contenzioso non esonera il giudice dall’apprezzare l’attività difensiva effettivamente svolta e, quando la controversia deriva dalla reiterata negazione amministrativa di una posizione già riconosciuta in sede giurisdizionale, può costituire elemento contrario a una riduzione automatica delle spese.
- Una liquidazione delle spese processuali priva di adeguata motivazione e manifestamente esigua può compromettere il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione europea.
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