Cassazione Civile, Ordinanza n. 26093/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IRES relativo all'anno d'imposta 2012. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non attendibile la pretesa erariale fondata sulle dichiarazioni di un terzo che, secondo la prospettazione dei contribuenti, avrebbe ricevuto i pagamenti e avrebbe anche emesso la fattura poi andata dispersa nel sisma dell'Aquila del 2009. La CTR aveva valorizzato la presunta inattendibilità del terzo per il suo interesse contrario e aveva ritenuto sufficienti, a favore dei contribuenti, i contratti esibiti, i bonifici bancari e l'avvenuta applicazione delle ritenute. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 39 d.P.R. 600/1973, 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2699, 2700 e 2729 c.c., sostenendo che gravasse sul contribuente l'onere di provare la reale sussistenza dell'operazione fatturata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio. Ha affermato che, in tema di deduzione dei costi e detrazione dell'IVA, quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza dell'operazione, spetta a essa dimostrare la fittizietà dell'operazione anche mediante elementi indiziari o presuntivi; solo dopo tale assolvimento grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. La CTR non si è attenuta a tale riparto, avendo considerato sufficienti per la difesa del contribuente meri indizi, privi della pienezza probatoria richiesta. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio denunciato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 109 T.U.I.R. (d.P.R. n. 917 del 1986)
la deduzione dei costi inerenti richiede la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture; in caso di contestazione di operazioni inesistenti, l'onere di provare la fittizietà grava sull'Ufficio.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale norma sulla rettifica/accertamento, nel quadro del riparto dell'onere probatorio in materia tributaria.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
la detrazione IVA presuppone fatture regolari; se l'Ufficio contesta l'inesistenza dell'operazione deve provare la fittizietà.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per i requisiti formali della fattura IVA.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare la fittizietà dell'operazione contestata.
art. 2699 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza una specifica autonoma elaborazione nel testo.
art. 2700 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza una specifica autonoma elaborazione nel testo.
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alla possibilità di fondare la prova su presunzioni semplici e indizi.
Massime di principio
- In materia di deduzione dei costi e detrazione dell'IVA, se l'Amministrazione contesta l'inesistenza dell'operazione fatturata, deve prima assolvere l'onere di dimostrarne la fittizietà, anche tramite elementi indiziari idonei a fondare presunzioni semplici.
- Il contribuente non è tenuto a provare in via preventiva l'effettività dell'operazione contestata quando l'Ufficio non abbia ancora fornito una prova, anche solo presuntiva, della sua inesistenza.
- La prova contraria del contribuente diventa rilevante solo dopo che l'Ufficio abbia fornito un compiuto supporto probatorio alla contestazione.
- Il giudice di merito viola le regole sul riparto dell'onere della prova se ritiene sufficiente, per superare la contestazione fiscale, una difesa basata su meri indizi non idonei a raggiungere la piena prova richiesta dal caso concreto.
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