Sentenza n. 2671/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Roma e, per esso, del Dirigente della Divisione P.A.S. dell'11.03.2025, notificato a mani il 25.03.2025, con il quale veniva respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di arma corta (pistola) per difesa personale presentata dal ricorrente, della relazione di servizio del Commissariato di P.S. di Ostia Lido, di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, fondato sull'assenza di un dimostrato bisogno attuale e concreto e sulla pendenza di un procedimento penale per percosse
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, deducendo la violazione degli artt. 39 e 42 TULPS, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1, comma 2-bis, e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, errore sui presupposti, violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento, leale collaborazione e buona fede. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione non aveva adeguatamente valutato gli incarichi svolti, gli episodi predatori subiti, il concreto pericolo di ritorsioni e i precedenti rinnovi della licenza. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito alla pendenza di un procedimento penale per percosse, evidenziando di aver negato i fatti e di aver presentato denuncia contro il querelante. Nel corso del giudizio ha prodotto il provvedimento di archiviazione del procedimento penale, intervenuto dopo l’adozione del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, con salvezza della riedizione del potere discrezionale da parte dell’amministrazione. Il giudice ha premesso che il rilascio o rinnovo del porto di pistola per difesa personale presuppone la dimostrazione attuale di un bisogno effettivo, derivante da una specifica e concreta esposizione al pericolo, e che il precedente rilascio non attribuisce un diritto al rinnovo né impedisce una diversa valutazione amministrativa. Tuttavia, il diniego deve essere sorretto da un’istruttoria adeguata e da una motivazione accurata, soprattutto quando si tratta del rinnovo di una licenza posseduta per lungo tempo. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva fondato il diniego in modo sostanzialmente automatico sulla pendenza del procedimento penale, senza valutare concretamente l’affidabilità del richiedente, la sua storia di titolare della licenza dal 1983, i precedenti rinnovi, gli episodi predatori riferiti, gli incarichi pubblici svolti e l’attualità delle esigenze di difesa personale. L’archiviazione successiva del procedimento penale, pur non imponendo di per sé il rinnovo e pur non escludendo il potere dell’amministrazione di valutare autonomamente la dimensione storica dei fatti, ha evidenziato la carenza della valutazione compiuta nel provvedimento impugnato. Il vizio riconosciuto è stato quindi il difetto di istruttoria e di motivazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza non inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.
La licenza di portare pistole per difesa personale è concessa in presenza di un dimostrato bisogno; il bisogno deve essere attuale, concreto e specifico e deve essere rivalutato al momento della richiesta di rinnovo.
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La verifica amministrativa deve riguardare anche l’assenza di pericolo di abuso dell’arma e l’affidabilità del richiedente; la pendenza di un procedimento penale non può essere valutata in modo automatico e deve essere inserita in un’istruttoria concreta sulla persona e sui fatti.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto consente all’interessato di presentare osservazioni, che devono essere effettivamente considerate nella decisione finale.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il diniego deve esporre una motivazione concreta, coerente e adeguata all’istruttoria, soprattutto quando l’amministrazione modifica il precedente orientamento favorevole in sede di rinnovo.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il rapporto procedimentale deve essere improntato ai principi di collaborazione e buona fede, anche mediante una valutazione effettiva delle allegazioni dell’interessato.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità richiedono che il diniego sia fondato su un’istruttoria non automatica e su una motivazione logicamente coerente.
art. 581 c.p.
La contestazione penale per percosse costituiva uno degli elementi considerati dall’amministrazione, ma la sua mera pendenza non giustificava automaticamente il diniego; l’archiviazione successiva è stata valorizzata come elemento rilevante nel controllo sulla carenza della valutazione amministrativa.
Massime di principio
- Il rinnovo di una licenza di porto di pistola per difesa personale richiede la dimostrazione attuale, concreta e specifica di un bisogno effettivo, poiché il precedente rilascio non attribuisce un diritto al rinnovo né determina un affidamento vincolante sulla sua prosecuzione.
- L’amministrazione può modificare, in sede di rinnovo, la precedente valutazione favorevole anche in assenza di nuovi fatti, ma il revirement deve essere fondato su un’istruttoria adeguata e su una motivazione accurata, non su un automatismo.
- Nel valutare l’affidabilità del richiedente e l’eventuale pericolo di abuso dell’arma, la pendenza di un procedimento penale non può essere assunta come ragione automaticamente ostativa: l’amministrazione deve esaminare concretamente la natura dei fatti, la loro consistenza e la complessiva storia del titolare della licenza.
- Il diniego di rinnovo di un titolo di polizia deve confrontarsi con le circostanze dedotte dall’interessato, con i precedenti rinnovi, con la durata della pregressa titolarità, con le esigenze di sicurezza prospettate e con l’attualità del bisogno di difesa personale.
- L’archiviazione del procedimento penale intervenuta dopo il diniego non impone il rilascio della licenza, ma può evidenziare la carenza della valutazione amministrativa quando il diniego sia stato fondato principalmente sulla mera pendenza del procedimento e non contenga un’autonoma valutazione dell’affidabilità del richiedente.
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