Cassazione Penale, Ordinanza n. 18196/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riqualificato il ricorso per cassazione come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso. Non ha esaminato nel merito le censure contro l'archiviazione, ritenendo esperibile il solo reclamo quale rimedio tipico ed esclusivo avverso il decreto impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente (persona offesa)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa e aveva disposto l'archiviazione del procedimento per diffamazione nei confronti dell'indagato. La persona offesa ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo l'illegittimità del decreto di archiviazione sotto vari profili. La Corte ha però rilevato che, contro il provvedimento di archiviazione nei casi previsti dall'art. 410-bis c.p.p., il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione ma il reclamo al Tribunale, sicché l'impugnazione va riqualificata nel mezzo tipico e gli atti trasmessi al giudice competente.
Norme richiamate
art. 410-bis c.p.p.
Il reclamo al Tribunale è il rimedio tipico ed esclusivo avverso il provvedimento di archiviazione nei casi previsti dalla norma; il ricorso per cassazione non è immediatamente proponibile e l'impugnazione erroneamente proposta va convertita nel mezzo corretto.
art. 410-bis, comma 3, c.p.p.
La persona offesa deve proporre reclamo al Tribunale contro il decreto di archiviazione; non può proporre direttamente ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Avverso il decreto di archiviazione, quando la legge prevede il reclamo al Tribunale, il ricorso per cassazione non è un mezzo di impugnazione direttamente esperibile.
- L'impugnazione erroneamente qualificata dalla parte offesa deve essere riqualificata secondo il rimedio tipico previsto dall'ordinamento, con trasmissione degli atti al giudice competente.
- Il sistema dell'art. 410-bis c.p.p. attribuisce al reclamo natura di rimedio esclusivo nei casi contemplati dalla norma, precludendo la proposizione immediata del ricorso per cassazione.
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