Regolamento (UE) 2022/466
Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione del 17 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica quando APA e ARM possono essere considerati di limitata rilevanza per il mercato interno e quindi sottratti alla vigilanza diretta dell’ESMA, restando soggetti alle autorità competenti nazionali. La deroga dipende da criteri quantitativi e territoriali, relativi sia alla distribuzione geografica della clientela sia al peso delle operazioni pubblicate o segnalate rispetto al totale del mercato. Il testo disciplina anche la rivalutazione annuale, una regola transitoria per la prima valutazione e l’entrata in vigore accelerata.
Definisce i criteri per stabilire quando i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) possono beneficiare della deroga alla vigilanza dell’ESMA e restare sottoposti alla sola vigilanza nazionale.
Ambito di applicazione
Si applica agli APA e agli ARM disciplinati dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), nell’ambito dei servizi di comunicazione dati relativi alla trasparenza post-negoziazione e alla segnalazione delle operazioni. Rileva sia ai fini dell’autorizzazione iniziale sia della rivalutazione annuale della rilevanza per il mercato interno. La deroga opera solo se le attività non superano le soglie fissate dal regolamento; se più APA o ARM sono gestiti dallo stesso operatore, la deroga vale solo se nessuno di essi supera tali soglie. È inoltre prevista un’applicazione transitoria sulla base dei dati dei primi sei mesi del 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.
Criteri di deroga alla vigilanza ESMA per APA e ARM
Il regolamento delegato (UE) 2022/466 integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) precisando quando i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) possono essere considerati di limitata rilevanza per il mercato interno. In tal caso, essi restano sottoposti alla vigilanza dell’autorità competente nazionale e non dell’ESMA, in coerenza con il quadro introdotto dal regolamento (UE) 2019/2175.
Ambito di applicazione e finalità
Il testo riguarda esclusivamente gli APA e gli ARM operanti nel sistema di trasparenza e segnalazione previsto dal MiFIR, cioè nei flussi di pubblicazione post-negoziazione e di segnalazione delle operazioni. La disciplina è costruita per evitare che soggetti con attività prevalentemente nazionali siano sottoposti alla vigilanza centralizzata dell’ESMA, riservando quest’ultima ai casi con effettiva rilevanza transfrontaliera o di mercato interno.
Criterio generale di esclusione dalla vigilanza ESMA
L’articolo 1 stabilisce che APA e ARM sono soggetti alla vigilanza dell’autorità competente nazionale quando le loro attività non superano in media nessuna delle soglie previste all’articolo 2. La valutazione iniziale, ai fini dell’autorizzazione, si basa sulle stime delle attività future presentate dal richiedente. Per gli operatori che gestiscono più APA o ARM, la deroga è ammessa solo se nessuno dei servizi supera le soglie previste.
Rivalutazione annuale e passaggio di regime
L’ESMA deve rivalutare ogni anno la rilevanza per il mercato interno delle attività di APA e ARM, a partire dall’anno successivo al primo anno civile completo dopo l’autorizzazione. La rivalutazione si fonda sui dati dell’intero anno civile precedente. Se per due anni consecutivi non risultano più raggiunte le soglie per la deroga o per l’applicazione della vigilanza ESMA, il passaggio al nuovo regime decorre dal 1° giugno dell’anno successivo.
Criteri sostanziali per la deroga
L’articolo 2 combina un criterio territoriale e criteri quantitativi.
- Sul piano territoriale, l’APA o l’ARM deve fornire servizi a o per conto di imprese di investimento soggette agli obblighi MiFIR in un massimo di tre Stati membri diversi, e almeno il 50% di tali imprese deve essere autorizzato nello stesso Stato membro dell’APA o dell’ARM.
- Sul piano quantitativo, per gli APA le operazioni pubblicate ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 devono restare sotto lo 0,5% del totale pubblicato da tutti gli APA, con distinzione tra strumenti rappresentativi di capitale e strumenti non rappresentativi di capitale.
- Per gli ARM, il numero di operazioni segnalate ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, deve essere non superiore allo 0,5% del totale segnalato da tutti gli ARM.
Obblighi informativi verso l’autorità competente
Su richiesta dell’autorità competente, l’APA o l’ARM deve trasmettere i dati necessari a verificare il criterio relativo alla localizzazione delle imprese di investimento e alla distribuzione dei servizi tra Stati membri. Il regolamento non introduce ulteriori obblighi procedurali o sanzioni specifiche, limitandosi a precisare i parametri di valutazione della deroga.
Regime transitorio e applicazione immediata
Per la prima valutazione prevista dall’articolo 1, l’ESMA utilizza i dati relativi ai primi sei mesi del 2021. Il regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata in tutta l’Unione in quanto atto direttamente applicabile.
Disposizioni principali
Valutazione di APA e ARM ai fini della deroga
Gli APA e gli ARM sono soggetti all’autorizzazione e alla vigilanza dell’autorità competente di uno Stato membro quando le loro attività non superano in media nessuna delle soglie fissate all’articolo 2. Se più APA o ARM sono gestiti dallo stesso operatore, la deroga si applica solo se nessuno di essi supera le soglie. Ai fini dell’autorizzazione, la valutazione si basa sulle stime delle attività future fornite dal richiedente; successivamente l’ESMA rivaluta annualmente la rilevanza per il mercato interno sulla base dei dati dell’intero anno civile precedente. Se per due anni consecutivi le soglie per la deroga o per l’applicazione della vigilanza ESMA non sono più raggiunte, il cambio di regime produce effetto dal 1° giugno dell’anno successivo.
Criteri quantitativi e territoriali per la deroga
La deroga alla vigilanza dell’ESMA si applica se: a) l’APA o l’ARM presta servizi a o per conto di imprese di investimento soggette agli obblighi di informazione post-negoziazione degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 o all’obbligo di segnalazione dell’articolo 26 in un massimo di tre Stati membri diversi, e almeno il 50% di tali imprese è autorizzato nello stesso Stato membro dell’APA o dell’ARM; b) per gli APA, il numero e il volume delle operazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, per strumenti rappresentativi di capitale è inferiore allo 0,5% del totale delle operazioni o del volume pubblicato da tutti gli APA, mentre per gli strumenti non rappresentativi di capitale il numero e il volume pubblicati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, non superano lo 0,5% del totale; c) per gli ARM, il numero di operazioni segnalate ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, non supera lo 0,5% del totale delle operazioni segnalate da tutti gli ARM.
Obbligo di collaborazione informativa
L’APA o l’ARM deve fornire all’autorità competente, su richiesta, i dati necessari per valutare il criterio territoriale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
Disposizione transitoria
Ai fini della prima applicazione dell’articolo 1, l’ESMA effettua la valutazione iniziale dei criteri di deroga sulla base dei dati relativi ai primi sei mesi del 2021.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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