Regolamento (UE) 2021/2264
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2264 della Commissione del 17 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CEE) n. 3649/92 per quanto riguarda le note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il modello e le istruzioni del documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di bevande alcoliche già immesse in consumo. L’intervento è collegato al nuovo regime di certificazione e autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti introdotto dalla normativa UE sulle accise. La modifica mira a rendere coerenti le indicazioni documentali con le informazioni da inserire quando si richiede un’aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione. L’applicazione è rinviata al 1° gennaio 2022 per allineamento con le misure nazionali di recepimento.
Modifica del documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di bevande alcoliche già immesse in consumo, con adeguamento delle note per i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati.
Ambito di applicazione
Si applica alla circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo nello Stato membro di partenza, limitatamente alle bevande alcoliche e, in particolare, ai casi in cui intervengano piccoli produttori indipendenti certificati o autocertificati ai sensi della disciplina UE sulle accise. Riguarda il contenuto del documento di accompagnamento semplificato previsto dal regolamento (CEE) n. 3649/92 e le relative note esplicative, con efficacia in tutti gli Stati membri. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2022.
Modifica del documento di accompagnamento semplificato per piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2264 interviene sul regolamento (CEE) n. 3649/92, che disciplina il contenuto del documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo nello Stato membro di partenza. L’obiettivo è adeguare il documento e le relative note esplicative al nuovo quadro introdotto per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, in coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 e con la direttiva 2008/118/CE.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266, che stabilisce la forma del certificato di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE e i riferimenti da inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche ai sensi della direttiva 2008/118/CE. Poiché il regolamento (CEE) n. 3649/92 definisce il documento di accompagnamento semplificato per i prodotti accisa già immessi in consumo, si rende necessario allinearne il contenuto ai nuovi casi di certificazione e autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti.
La Commissione evidenzia inoltre l’esigenza di coordinare l’entrata in applicazione con le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2020/1151, rinviando l’efficacia sostanziale al 1° gennaio 2022.
Modifiche al riquadro 14 del documento di accompagnamento semplificato
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92, intervenendo sul riquadro 14 del documento di accompagnamento semplificato. La nuova intestazione diventa:
- "14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche)".
Questa formulazione estende espressamente il campo del riquadro ai certificati riguardanti i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, accanto ad alcune categorie di vini e superalcolici.
Aggiornamento delle note esplicative per i piccoli produttori autocertificati
Sempre nell’articolo 1, alla sezione "2. Singole rubriche" delle note esplicative, il punto 3 del riquadro 14 è sostituito. La nuova regola dispone che, per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, debbano essere aggiunte le informazioni previste dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 quando venga richiesta l’applicazione di un’aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione.
In sostanza, il documento di accompagnamento semplificato deve riflettere la documentazione necessaria per beneficiare del trattamento fiscale ridotto, ma solo nei casi in cui tale agevolazione sia effettivamente invocata nel Paese di destinazione.
Soppressione di una precedente indicazione
La stessa disposizione sopprime il punto 4 del riquadro 14 nella sezione delle note esplicative. Il regolamento non specifica il contenuto della voce soppressa, ma la rimozione segnala un riallineamento complessivo del modello documentale al nuovo assetto normativo sulle certificazioni dei piccoli produttori indipendenti.
Entrata in vigore, applicazione e vincolatività
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2022.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento del riquadro 14 del documento di accompagnamento semplificato
Il riquadro 14 è sostituito con la dicitura: "14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche)". La modifica serve a includere espressamente i certificati relativi ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche certificati e autocertificati.
Adeguamento delle note esplicative per le bevande alcoliche autocertificate
Alla sezione "2. Singole rubriche" delle note esplicative, il punto 3 del riquadro 14 stabilisce che, per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, devono essere aggiunte le informazioni previste dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 qualora sia richiesta l’applicazione di un’aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione.
Soppressione di una voce delle note esplicative
Alla sezione "2. Singole rubriche" delle note esplicative, il punto 4 del riquadro 14 è soppresso, con conseguente semplificazione e riallineamento del testo al nuovo regime di certificazione/autocertificazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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