Regolamento (UE) 2021/2266
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021 recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce un formato uniforme del certificato per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, affinché possano beneficiare delle aliquote di accisa ridotte previste dalla direttiva 92/83/CEE. Disciplina inoltre le informazioni da riportare nei documenti amministrativi di circolazione, sia quando il certificato è rilasciato dall'autorità competente sia nei casi di autocertificazione. L'applicazione decorre dal 1° gennaio 2022, in coordinamento con il recepimento nazionale della direttiva (UE) 2020/1151.
Stabilisce il modello comune di certificato e le regole di autocertificazione per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini dell'applicazione di aliquote di accisa ridotte.
Ambito di applicazione
Si applica ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai sensi della direttiva 92/83/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/1151, e riguarda la certificazione annuale dello status e della produzione totale, nonché l'indicazione di tale status nei documenti amministrativi per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa o immessi in consumo nello Stato membro di partenza. Si applica in tutti gli Stati membri; è direttamente applicabile. Sono coinvolte birre, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti intermedi e alcole etilico. L'autocertificazione è ammessa solo se lo Stato membro di stabilimento la consente e adotta misure adeguate contro evasione, frode e abuso.
Certificazione e autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione attua l'articolo 23 bis della direttiva 92/83/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/1151, e mira a facilitare il riconoscimento dello status di piccolo produttore indipendente in tutta l'Unione. La disciplina si inserisce nel quadro dell'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche e serve a rendere operativa l'applicazione delle aliquote ridotte previste per tali produttori.
Finalità e contesto normativo
La Commissione rileva che l'estensione delle aliquote ridotte anche ad altre bevande alcoliche prodotte in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti richiede un certificato uniforme, utilizzabile negli Stati membri. Viene inoltre considerata l'opportunità di ridurre gli oneri amministrativi consentendo, ove lo Stato membro lo preveda e siano adottate misure antiabuso adeguate, l'autocertificazione del produttore.
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda i piccoli produttori indipendenti di:
- birra;
- vino;
- bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;
- prodotti intermedi;
- alcole etilico.
Si applica alle ipotesi in cui tali soggetti intendano ottenere o dimostrare il beneficio delle aliquote di accisa ridotte. La disciplina opera sia per i produttori stabiliti in uno Stato membro che richiedano il certificato annuale, sia nei casi in cui lo Stato membro consenta l'autocertificazione. L'utilizzo del certificato o della dichiarazione autocertificata rileva anche nei documenti di circolazione di cui alla direttiva 2008/118/CE, capo IV e capo V.
Certificato comune: struttura e contenuto
L'allegato al regolamento contiene il modello del certificato relativo all'accisa per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Il certificato attesta:
- l'identità del piccolo produttore indipendente;
- la descrizione delle bevande alcoliche per le quali è richiesto il certificato;
- la produzione annuale totale;
- l'identità dell'autorità competente;
- la conferma che il produttore soddisfa i criteri di cui, se del caso, agli articoli 4, paragrafo 2, 9 bis, paragrafo 2, 13 bis, paragrafo 4, 18 bis, paragrafo 3, e 22, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE.
Le note esplicative precisano che:
- il certificato vale come documento giustificativo per l'applicazione delle aliquote ridotte;
- per ogni piccolo produttore indipendente deve essere redatto un certificato all'anno, relativo a tutti i tipi di bevande alcoliche prodotte;
- il formulario deve misurare 210 × 297 mm e, se stampato, deve essere su carta bianca non contenente pasta meccanica;
- il certificato deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, senza cancellature o alterazioni;
- deve essere redatto in una lingua riconosciuta dallo Stato membro di stabilimento; se presentato in un'altra lingua, lo Stato membro di destinazione può chiedere una traduzione, salvo dispensa discrezionale;
- il numero progressivo è di 14 cifre e incorpora anno di rilascio, codice paese e numero nazionale alfanumerico;
- nella casella 1 va indicato il numero SEED, oppure la partita IVA solo in assenza del numero SEED;
- nella casella 2 la produzione annua totale va espressa in ettolitri, salvo l'alcole etilico che va espresso in ettolitri di alcole puro;
- le autorità competenti possono dispensare dal timbro se il certificato è autenticato con altri mezzi, ad esempio firma elettronica.
Indicazioni da riportare nei documenti amministrativi di circolazione
Per consentire il riconoscimento dello status di piccolo produttore indipendente durante la circolazione dei prodotti, il regolamento dettaglia le informazioni da inserire nei documenti previsti dalla direttiva 2008/118/CE e dagli atti di esecuzione collegati.
Circolazione in sospensione dall'accisa o ai sensi del capo IV
Ai fini del documento amministrativo di cui al regolamento (CE) n. 684/2009, allegato I, tabella 1, l'articolo 2 prevede che nella casella 17l sia inserita la formula 'Il prodotto descritto è stato fabbricato da', seguita, se del caso, da una delle diciture relative ai piccoli produttori certificati nelle varie categorie. Nella casella 18e deve essere indicato il tipo di documento per il certificato e nella casella 18f il numero progressivo del certificato.
Circolazione con documento di accompagnamento semplificato del capo V
Per il documento di accompagnamento semplificato del regolamento (CEE) n. 3649/92, l'articolo 3 prevede che nella casella 14 siano indicati il numero progressivo del certificato e la dicitura 'Certificato di', seguita, se del caso, dalla categoria del produttore. Se il trasporto comprende diverse bevande alcoliche e l'aliquota ridotta si applica soltanto ad alcune, deve essere indicata anche la designazione commerciale delle bevande interessate.
Autocertificazione: condizioni e contenuti
L'articolo 4 ammette l'autocertificazione per i produttori che rientrano nelle definizioni delle varie categorie della direttiva 92/83/CEE, purché lo Stato membro di stabilimento la consenta. In tale ipotesi, lo status del produttore e la sua produzione annuale devono essere dichiarati nei documenti amministrativi secondo le regole specifiche degli articoli 5 e 6.
Capo IV
Nel documento amministrativo del capo IV, l'articolo 5 richiede che:
- nella casella 17l sia riportata la formula 'Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da', seguita dalla categoria del produttore;
- se lo speditore non coincide con il piccolo produttore autocertificato, sia indicato anche il numero SEED o, se mancante, la partita IVA del produttore;
- nella casella 17n sia indicata la produzione annuale totale in ettolitri, oppure in ettolitri di alcole puro per l'alcole etilico.
Capo V
Per il documento di accompagnamento semplificato del capo V, l'articolo 6 richiede che nella casella 14 siano indicati:
- lo status del piccolo produttore indipendente, con la formula prevista e la relativa categoria;
- la produzione annuale totale in ettolitri, o in ettolitri di alcole puro per l'alcole etilico;
- il numero SEED o la partita IVA del produttore, se lo speditore non coincide con il produttore;
- la designazione commerciale delle bevande alcoliche fabbricate dal piccolo produttore quando la circolazione comprende più bevande e l'aliquota ridotta si applica solo ad alcune.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2022. Tale differimento è coerente con l'esigenza di allineare l'applicazione del regolamento alle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2020/1151.
Rapporto con gli altri atti dell'Unione
Il regolamento si coordina principalmente con:
- direttiva 92/83/CEE, che contiene i criteri sostanziali per i piccoli produttori indipendenti e le aliquote ridotte;
- direttiva 2008/118/CE, per i documenti di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;
- regolamento (CE) n. 684/2009, per il documento amministrativo informatizzato;
- regolamento (CEE) n. 3649/92, per il documento di accompagnamento semplificato;
- regolamento (UE) n. 389/2012, per il numero SEED;
- direttiva 2006/112/CE, richiamata per il numero di partita IVA.
In termini pratici, il regolamento non introduce nuove aliquote o nuove categorie sostanziali, ma rende operativa la prova documentale dello status di piccolo produttore indipendente e dell'eventuale autocertificazione, ai fini del corretto trattamento fiscale in tutta l'Unione.
Disposizioni principali
Certificato annuale comune
L'articolo 1 rinvia all'allegato per il modello uniforme del certificato dei piccoli produttori indipendenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE. Il certificato è annuale e serve a confermare produzione totale e rispetto dei criteri previsti dalla direttiva.
Riferimento al certificato nei documenti di circolazione del capo IV
L'articolo 2 indica le diciture da inserire nel documento amministrativo di cui al regolamento (CE) n. 684/2009: in casella 17l la formula sul prodotto fabbricato da piccoli produttori certificati, con la specificazione del settore; in casella 18e il tipo di documento per il certificato; in casella 18f il numero progressivo del certificato.
Riferimento al certificato nel documento semplificato del capo V
L'articolo 3 disciplina la casella 14 del documento di accompagnamento semplificato del regolamento (CEE) n. 3649/92: vi vanno riportati il numero progressivo del certificato e la dicitura 'Certificato di' seguita, se del caso, dalla tipologia di piccolo produttore indipendente. Se il trasporto comprende più bevande alcoliche e l'aliquota ridotta si applica solo ad alcune, va indicata anche la designazione commerciale delle bevande interessate.
Autocertificazione
L'articolo 4 consente l'autocertificazione per i produttori rientranti nelle definizioni pertinenti della direttiva 92/83/CEE, se lo Stato membro di stabilimento la ammette. In tal caso status del produttore e produzione annua devono essere dichiarati nei documenti amministrativi secondo gli articoli 5 e 6.
Contenuti del documento amministrativo in caso di autocertificazione - capo IV
L'articolo 5 richiede nella casella 17l la dicitura 'Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da' seguita dalla categoria di piccolo produttore indipendente. Se lo speditore non coincide con il produttore autocertificato, occorre indicare anche il numero SEED o, in mancanza, la partita IVA. Nella casella 17n va indicata la produzione annua totale in ettolitri, o in ettolitri di alcole puro per l'alcole etilico.
Contenuti del documento di accompagnamento semplificato in caso di autocertificazione - capo V
L'articolo 6 impone nella casella 14: la dicitura sullo status del piccolo produttore indipendente; la produzione annua totale in ettolitri o ettolitri di alcole puro per l'alcole etilico; il numero SEED o la partita IVA se lo speditore non è il produttore; e, se rilevante, la designazione commerciale delle bevande alcoliche per le quali si intende applicare l'aliquota ridotta.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 1° gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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